Art. 8 
 
 
                  Rimpatrio assistito e volontario 
 
  1. Il provvedimento di  rimpatrio  assistito  e  volontario  di  un
minore   straniero   non   accompagnato   e'   adottato,    ove    il
ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine  o  in  un
Paese terzo  corrisponda  al  superiore  interesse  del  minore,  dal
tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e
considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine
o in un Paese terzo e la relazione  dei  servizi  sociali  competenti
circa la situazione del minore in Italia. 
  2. All'articolo 33 del  testo  unico  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole:  «dal  Comitato  di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per  i
minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo del comma 2-bis e del comma 3  dell'art.  33
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio  del   minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente. 
              3.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.».