Art. 9 
 
 
Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non  accompagnati.
                          Cartella sociale 
 
  1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Sistema informativo  nazionale  dei
minori non accompagnati. 
  2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente
legge,  il  personale  qualificato  della  struttura  di  accoglienza
compila un'apposita cartella  sociale,  evidenziando  elementi  utili
alla determinazione della soluzione di  lungo  periodo  migliore  nel
superiore  interesse  del  minore  straniero  non  accompagnato.   La
cartella sociale e'  trasmessa  ai  servizi  sociali  del  comune  di
destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale  per
i minorenni. 
  3. La registrazione dei dati anagrafici e  sociali  dichiarati  dal
minore straniero non accompagnato e' finalizzata a  tutelare  il  suo
superiore interesse e i  suoi  diritti  e,  in  particolare,  il  suo
diritto alla protezione. 
  4. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  7  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e' il seguente: 
              «5. L'autorita' di  pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al giudice tutelare per l'apertura della tutela  e  per  la
          nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
          codice civile, al Procuratore della  Repubblica  presso  il
          Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i  minorenni
          per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte,
          nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al  fine  di
          assicurare il censimento e il monitoraggio  della  presenza
          dei minori non accompagnati.». 
              - Per il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo
          18 agosto 2015, n. 142, si veda  l'art.  5  della  presente
          legge. 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione  dei
          dati personali), e' il seguente: 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - 1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
              a) dell'origine dei dati personali; 
              b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
              c)  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
              d)  degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 2; 
              e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai  quali
          i dati personali possono essere comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in   qualita'   di   rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
              a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
          ha interesse, l'integrazione dei dati; 
              b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
          o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,
          compresi quelli di cui non e' necessaria  la  conservazione
          in relazione agli scopi per  i  quali  i  dati  sono  stati
          raccolti o successivamente trattati; 
              c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
          a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per  quanto
          riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati  sono
          stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui  tale
          adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  di
          mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto
          tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
              a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei   dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
              b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
          fini di invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.».