Art. 116 
 
 
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 196, comma 4, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la parola: "Ministero"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Ministro"  e  le  parole:  "sono  disciplinate  le  modalita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati  i  criteri,  specifici
requisiti di moralita',  di  competenza  e  di  professionalita',  le
modalita'". 
 
          Note all'art. 116: 
              - Si riporta l'art.  196  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 196 (Controlli sull'esecuzione e collaudo). -  1.
          Al  collaudo  delle  infrastrutture  si  provvede  con   le
          modalita' e nei termini previsti dall'articolo 102. 
              2.  Per  le  infrastrutture  di  grande   rilevanza   o
          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
          commissioni  di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi   di
          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel
          settore. Gli oneri relativi  sono  a  carico  dei  fondi  a
          disposizione   del   soggetto    aggiudicatore    per    la
          realizzazione  delle   predette   infrastrutture   con   le
          modalita' e i limiti stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.  L'affidatario  del
          supporto  al  collaudo   non   puo'   avere   rapporti   di
          collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato  o
          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. 
              3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati  con
          la formula del contraente generale, e' istituito presso  il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  un  albo
          nazionale obbligatorio dei soggetti che  possono  ricoprire
          rispettivamente i  ruoli  di  direttore  dei  lavori  e  di
          collaudatore. La loro nomina  nelle  procedure  di  appalto
          avviene  mediante  pubblico  sorteggio  da  una  lista   di
          candidati  indicati  alle  stazioni  appaltanti  in  numero
          almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire  e  prevedendo
          altresi' che le spese di tenuta  dell'albo  siano  poste  a
          carico dei soggetti interessati. 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri,
          specifici  requisiti  di  moralita',  di  competenza  e  di
          professionalita', le modalita' di iscrizione all'albo e  di
          nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non  devono
          superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive   modificazioni,   e   all'articolo    13    del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si
          applica l'articolo 216, comma 21.".