Art. 118 
 
 
Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 200, comma 3, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole:  "vincolanti,  ovvero  gli  interventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "vincolanti. Si  considerano  obbligazioni
giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi". 
 
          Note all'art. 118: 
              - Si riporta l'art.  200  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.   200   (Disposizioni   generali).   -   1.    Le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  prioritari   per   lo
          sviluppo  del  Paese,  sono  valutati  e   conseguentemente
          inseriti  negli  appositi  strumenti  di  pianificazione  e
          programmazione  di  cui  agli  articoli   successivi,   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              2. La realizzazione delle opere e delle  infrastrutture
          di cui alla presente parte e' oggetto di: 
                a) concessione di costruzione e gestione; 
                b) affidamento unitario a contraente generale; 
                c) finanza di progetto; 
                d) qualunque altra forma di affidamento prevista  dal
          presente codice compatibile con la tipologia dell'opera  da
          realizzare. 
              3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture
          e degli insediamenti di cui al comma 1, il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di
          tutti gli  interventi  gia'  compresi  negli  strumenti  di
          pianificazione  e  programmazione,   comunque   denominati,
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
          All'esito  di  tale  ricognizione,  il   Ministro   propone
          l'elenco degli interventi da inserire nel  primo  Documento
          Pluriennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto
          di  quanto  indicato  all'articolo  201,   comma   3,   che
          sostituisce tutti i  predetti  strumenti.  La  ricognizione
          deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i  quali
          vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Si  considerano
          obbligazioni giuridiche  vincolanti  quelle  relative  agli
          interventi in  relazione  ai  quali  sia  gia'  intervenuta
          l'approvazione del contratto all'esito della  procedura  di
          affidamento della realizzazione dell'opera, nonche'  quelli
          che  costituiscono  oggetto   di   accordi   internazionali
          sottoscritti dall'Italia.".