Art. 125 
 
 
Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera e), le parole: "una relazione" sono  sostituite
dalle seguenti: "la relazione  prevista  dall'articolo  1,  comma  2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190,  come  modificato  dall'articolo
19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"; 
      2) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente "h-bis) al  fine
di favorire l'economicita' dei contratti pubblici  e  la  trasparenza
delle condizioni di acquisto,  provvede  con  apposite  linee  guida,
fatte salve le  normative  di  settore,  all'elaborazione  dei  costi
standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di  beni  e  servizi,
avvalendosi a tal fine,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  del
supporto  dell'ISTAT  e  degli  altri  enti  del  Sistema  statistico
nazionale, alle condizioni di  maggiore  efficienza,  tra  quelli  di
maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della  pubblica
amministrazione, avvalendosi eventualmente anche  delle  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti  presso  altre  Amministrazioni
pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei  contratti
pubblici."; 
    b) al comma 8: 
      1) il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  le
finalita' di cui al comma  2,  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici,  nella  quale  confluiscono,  oltre
alle informazioni acquisite per competenza tramite i  propri  sistemi
informatizzati, tutte le informazioni  contenute  nelle  banche  dati
esistenti,   anche   a   livello   territoriale,    onde    garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita'  e  tracciabilita'
delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi  a  essa   prodromiche   e
successive."; 
      2) dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  "Per  le
opere pubbliche, l'Autorita',  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  le  Regioni  e  le  Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al  comma  4
dell'articolo  29  concordano   le   modalita'   di   rilevazione   e
interscambio  delle  informazioni  nell'ambito   della   banca   dati
nazionale  dei  contratti  pubblici,  della   banca   dati   di   cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  della  banca
dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio  1999,  n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, al fine di  assicurare,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e  la  riduzione  degli  oneri
amministrativi per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle
opere e  la  tracciabilita'  dei  relativi  flussi  finanziari  o  il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva."; 
    c) al comma 9: 
      1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi  sistemi
in uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e"; 
      2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe
strutture delle regioni" e la parola: "stesse"; 
      3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La  sezione
centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare  l'applicazione  dei
criteri ambientali minimi di cui al decreto di  cui  all'articolo  34
comma 1 e il raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dal  Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione."; 
    d) al comma 10, l'ultimo periodo,  e'  sostituito  dai  seguenti:
"L'Autorita' stabilisce le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti nel casellario ritenute utili ai  fini  della  tenuta  dello
stesso, della  verifica  dei  gravi  illeciti  professionali  di  cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di
impresa di  cui  all'articolo  83,  comma  10,  o  del  conseguimento
dell'attestazione  di  qualificazione   di   cui   all'articolo   84.
L'Autorita' assicura, altresi', il collegamento del casellario con la
banca dati di cui all'articolo 81."; 
    e) al comma 13, le parole  "L'Autorita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Nel rispetto dei principi di cui alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, l'Autorita'"; 
    f) dopo il comma 17, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "17-bis.
L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile,  di  cui  al
comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data
in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e che,  in  casi  di  particolare
urgenza, non puo' comunque essere anteriore al giorno successivo alla
loro  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai  contratti
per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la  procedura  di
scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data  di
decorrenza  di  efficacia  indicata  dall'ANAC  ai  sensi  del  primo
periodo; in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi si applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.". 
 
          Note all'art. 125: 
              - Si riporta l'art.  213  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). - 1. La
          vigilanza  e  il  controllo  sui   contratti   pubblici   e
          l'attivita' di regolazione degli stessi,  sono  attribuiti,
          nei  limiti  di  quanto  stabilito  dal  presente   codice,
          all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare
          illegalita' e corruzione. 
              2.  L'ANAC,   attraverso   linee   guida,   bandi-tipo,
          capitolati-tipo,  contratti-tipo  ed  altri  strumenti   di
          regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce  la
          promozione dell'efficienza, della  qualita'  dell'attivita'
          delle stazioni  appaltanti,  cui  fornisce  supporto  anche
          facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei
          procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle
          migliori pratiche. Trasmette  alle  Camere,  immediatamente
          dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli  altri
          atti di cui al  precedente  periodo  ritenuti  maggiormente
          rilevanti in termini di impatto, per  numero  di  operatori
          potenzialmente coinvolti,  riconducibilita'  a  fattispecie
          criminose, situazioni anomale o  comunque  sintomatiche  di
          condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta
          ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti assunti
          dall'ANAC  innanzi  ai  competenti  organi   di   giustizia
          amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,
          si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
          forme e metodi di consultazione, di analisi e  di  verifica
          dell'impatto della  regolazione,  di  consolidamento  delle
          linee guida in testi unici integrati, organici  e  omogenei
          per materia, di adeguata pubblicita', anche sulla  Gazzetta
          Ufficiale, in modo che siano rispettati la  qualita'  della
          regolazione e il divieto di introduzione o di  mantenimento
          di  livelli  di  regolazione  superiori  a  quelli   minimi
          richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
              3.  Nell'ambito  dei   poteri   ad   essa   attribuiti,
          l'Autorita': 
                a) vigila sui contratti pubblici, anche di  interesse
          regionale, di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
          ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o
          che  esigono  particolari  misure  di  sicurezza  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera  f-bis),  della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
          dall'ambito di applicazione del codice; 
                b)  vigila  affinche'  sia  garantita  l'economicita'
          dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che  dalla
          stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; 
                c) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposito
          atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza  o  di
          applicazione distorta della normativa di settore; 
                d) formula al Governo proposte in ordine a  modifiche
          occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore; 
                e) predispone e invia al Governo e al  Parlamento  la
          relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge  6
          novembre 2012, n. 190, come  modificato  dall'articolo  19,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n.  114,  annuale  sull'attivita'  svolta  evidenziando  le
          disfunzioni  riscontrate   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni; 
                f)  vigila  sul  sistema  di   qualificazione   degli
          esecutori dei contratti pubblici di lavori  ed  esercita  i
          correlati poteri sanzionatori; 
                g) vigila sul divieto di  affidamento  dei  contratti
          attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
          opera  un  controllo  sulla  corretta  applicazione   della
          specifica disciplina derogatoria prevista  per  i  casi  di
          somma urgenza e di protezione civile  di  cui  all'articolo
          163 del presente codice; 
                h) per affidamenti di particolare  interesse,  svolge
          attivita' di vigilanza collaborativa attuata previa stipula
          di  protocolli  di  intesa  con  le   stazioni   appaltanti
          richiedenti, finalizzata a  supportare  le  medesime  nella
          predisposizione degli atti  e  nell'attivita'  di  gestione
          dell'intera procedura di gara; 
              h-bis) al fine di favorire l'economicita' dei contratti
          pubblici e la trasparenza  delle  condizioni  di  acquisto,
          provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative
          di settore, all'elaborazione dei costi standard dei  lavori
          e dei prezzi di riferimento di beni e servizi,  avvalendosi
          a  tal  fine,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  del
          supporto  dell'ISTAT  e  degli  altri  enti   del   Sistema
          statistico   nazionale,   alle   condizioni   di   maggiore
          efficienza, tra quelli di maggiore impatto  in  termini  di
          costo a carico della pubblica amministrazione,  avvalendosi
          eventualmente  anche  delle  informazioni  contenute  nelle
          banche  dati   esistenti   presso   altre   Amministrazioni
          pubbliche  e  altri  soggetti  operanti  nel  settore   dei
          contratti pubblici. 
              4. L'Autorita' gestisce il  sistema  di  qualificazione
          delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 
              5.  Nell'ambito   dello   svolgimento   della   propria
          attivita', l'Autorita' puo' disporre  ispezioni,  anche  su
          richiesta  motivata  di  chiunque   ne   abbia   interesse,
          avvalendosi eventualmente  della  collaborazione  di  altri
          organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del  Corpo  della
          Guardia  di  Finanza,  che  esegue  le  verifiche   e   gli
          accertamenti richiesti agendo con i poteri di  indagine  ad
          esso  attribuiti  ai  fini  degli   accertamenti   relativi
          all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 
              6.  Qualora  accerti  l'esistenza   di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, alle competenti Procure della  Repubblica.  Qualora
          accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici  derivi
          pregiudizio per il pubblico erario, gli atti  e  i  rilievi
          sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
          generale della Corte dei conti. 
              7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante  della
          Concorrenza  e  del   Mercato   per   la   rilevazione   di
          comportamenti aziendali meritevoli di valutazione  al  fine
          dell'attribuzione del "Rating di legalita'"  delle  imprese
          di cui all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27. Il rating di  legalita'  concorre  anche
          alla  determinazione  del  rating   di   impresa   di   cui
          all'articolo 83, comma 10. 
              8. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati  di  cui  al  comma   4   dell'articolo   29
          concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
          informazioni nell'ambito della  banca  dati  nazionale  dei
          contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca  dati  di
          cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
          144 e della banca dati di cui all'articolo 36  del  decreto
          legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di  assicurare,
          ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente
          codice, il rispetto del principio  di  unicita'  dell'invio
          delle   informazioni   e   la   riduzione    degli    oneri
          amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1,  l'efficace  monitoraggio  dalla   programmazione   alla
          realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei  relativi
          flussi  finanziari  o  il  raccordo  degli  adempimenti  in
          termini   di   trasparenza   preventiva.   Ferma   restando
          l'autonomia della  banca  dati  nazionale  degli  operatori
          economici  di  cui  all'articolo  81,  l'Autorita'   e   il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  concordano
          le  modalita'  di  interscambio  delle   informazioni   per
          garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e  di
          tutela  della  legalita'  dell'Autorita'  e  nel   contempo
          evitare  sovrapposizione  di   competenze   e   ottimizzare
          l'utilizzo dei dati nell'interesse  della  fruizione  degli
          stessi da parte degli operatori economici e delle  stazioni
          appaltanti. 
              9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma  8,
          l'Autorita'  si  avvale  dell'Osservatorio  dei   contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto
          da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi  sede
          presso le regioni e le  province  autonome.  L'Osservatorio
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i
          relativi sistemi in  uso  presso  le  sezioni  regionali  e
          presso altre Amministrazioni  pubbliche  e  altri  soggetti
          operanti nei settore dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
          stabilisce le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio
          nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le  forme
          di comunicazione che le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          aggiudicatori sono tenuti a  trasmettere  all'Osservatorio.
          Nei confronti del soggetto che ometta,  senza  giustificato
          motivo, di fornire informazioni richieste  ovvero  fornisce
          informazioni non veritiere, l'Autorita'  puo'  irrogare  la
          sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma  13.  La
          sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle  sezioni
          regionali  competenti  per  territorio  per  l'acquisizione
          delle informazioni necessarie allo svolgimento dei  compiti
          istituzionali,  sulla  base  di  appositi  accordi  con  le
          regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio  provvede  a
          monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di
          cui al  decreto  di  cui  all'articolo  34  comma  1  e  il
          raggiungimento  degli  obiettivi   prefissati   dal   Piano
          d'azione per la  sostenibilita'  dei  consumi  nel  settore
          della pubblica amministrazione. 
              10.L'Autorita' gestisce il Casellario  Informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori,   servizi   e   forniture,
          istituito  presso  l'Osservatorio,  contenente   tutte   le
          notizie, le informazioni e i dati relativi  agli  operatori
          economici  con   riferimento   alle   iscrizioni   previste
          dall'articolo  80.  L'Autorita'  stabilisce  le   ulteriori
          informazioni che  devono  essere  presenti  nel  casellario
          ritenute utili ai fini della  tenuta  dello  stesso,  della
          verifica  dei   gravi   illeciti   professionali   di   cui
          all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
          rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10,  o  del
          conseguimento dell'attestazione di  qualificazione  di  cui
          all'articolo  84.  L'Autorita'   assicura,   altresi',   il
          collegamento del  casellario  con  la  banca  dati  di  cui
          all'articolo 81. 
              11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per  i
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di
          cui all'articolo 210. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              13. Nel rispetto dei principi  di  cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, l'Autorita' ha il potere di irrogare
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  nei   confronti   dei
          soggetti che  rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato
          motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
          richiesti dalla stessa  e  nei  confronti  degli  operatori
          economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
          appaltante  o  dell'ente  aggiudicatore  di  comprovare  il
          possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura  di
          affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite
          massimo di euro 25.000. Nei confronti dei  soggetti  che  a
          fronte della richiesta di informazioni o di  esibizione  di
          documenti da parte dell'Autorita' forniscono informazioni o
          esibiscono documenti non veritieri e  nei  confronti  degli
          operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti
          o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione,
          dati o  documenti  non  veritieri  circa  il  possesso  dei
          requisiti  di  qualificazione,  fatta   salva   l'eventuale
          sanzione penale,  l'Autorita'  ha  il  potere  di  irrogare
          sanzioni amministrative pecuniarie entro il  limite  minimo
          di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con  propri
          atti l'Autorita' disciplina i procedimenti sanzionatori  di
          sua competenza. 
              14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni  di
          cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
          fondo da istituire nello stato di previsione del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,
          con decreto dello stesso Ministro, alla  premialita'  delle
          stazioni  appaltanti,   secondo   i   criteri   individuati
          dall'ANAC  ai   sensi   dell'articolo   38.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
              15. L'Autorita' gestisce e  aggiorna  l'Albo  Nazionale
          obbligatorio dei componenti delle commissioni  giudicatrici
          di cui all'articolo  78  nonche'  l'elenco  delle  stazioni
          appaltanti che operano  mediante  affidamenti  diretti  nei
          confronti  di  proprie   societa'   in   house   ai   sensi
          dell'articolo 192. 
              16.  E'  istituito,  presso  l'Autorita',   nell'ambito
          dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco  dei
          soggetti aggregatori. 
              17. Al fine di garantire la consultazione  immediata  e
          suddivisa  per  materia  degli  strumenti  di   regolazione
          flessibile adottati dall'ANAC comunque  denominati,  l'ANAC
          pubblica i suddetti provvedimenti  con  modalita'  tali  da
          rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti
          e agli operatori  economici  la  disciplina  applicabile  a
          ciascun procedimento. 
              17-bis. L'ANAC indica negli  strumenti  di  regolazione
          flessibile, di cui al  comma  2,  e  negli  ulteriori  atti
          previsti dal presente codice, la data  in  cui  gli  stessi
          acquistano  efficacia,  che  di  regola  coincide  con   il
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  che,
          in casi di particolare urgenza, non  puo'  comunque  essere
          anteriore al  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Gli
          atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti  per
          i quali i  bandi  o  gli  avvisi,  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente,  siano   pubblicati
          successivamente  alla  data  di  decorrenza  di   efficacia
          indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in  caso  di
          contratti senza pubblicazione  di  bandi  o  di  avvisi  si
          applicano alle procedure e ai  contratti  in  relazione  ai
          quali, alla data di  decorrenza  di  efficacia,  non  siano
          ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".