Art. 126 
 
 
Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  "promuovendo"  sono
inserite le seguenti: "anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza
dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento  alle  esigenze
delle comunita' locali, nonche'"; 
      2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8"; 
    b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari  straordinari"  sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia  e  con  l'obiettivo  di
garantire l'interesse pubblico e"; 
    c) al comma 8, le parole: ",  a  carico  dei  fondi,  nell'ambito
delle risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento,  nei
limiti delle somme stanziate per tale finalita'"; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8."; 
    e) il comma 9 e' abrogato; 
    f) il comma 12 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 126: 
              - Si riporta l'art.  214  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  214  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti promuove le attivita' tecniche  e  amministrative
          occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
          e approvazione delle infrastrutture  ed  effettua,  con  la
          collaborazione   delle   regioni   o   province    autonome
          interessate , le attivita' di supporto  necessarie  per  la
          vigilanza,  da  parte  dell'autorita'   competente,   sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Ministero impronta la propria attivita' al principio  di
          leale collaborazione con le regioni e le province  autonome
          e con gli enti locali interessati e  acquisisce,  nei  casi
          indicati dalla legge, la  previa  intesa  delle  regioni  o
          province autonome interessate. Ai fini di cui al  comma  1,
          il Ministero, in particolare: 
                a) promuove e riceve  le  proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                b) promuove e propone intese  quadro  tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita'
          delle infrastrutture da parte dei  soggetti  aggiudicatori,
          anche attraverso eventuali intese o accordi  procedimentali
          tra i soggetti comunque interessati; 
                d) provvede, eventualmente in collaborazione  con  le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          CIPE per la vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da
          parte  dei  soggetti  aggiudicatori  e   della   successiva
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V; 
                e)  ove  necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti  aggiudicatori  o  degli  enti  interessati   alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; 
                f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e
          definitivi, anche ai fini della  loro  sottoposizione  alle
          deliberazioni del CIPE  in  caso  di  infrastrutture  e  di
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          alla  parte  V,  proponendo  allo   stesso   le   eventuali
          prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le  opere
          di  competenza  dello  Stato,  il  parere   del   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi   o
          commissioni consultive, ove richiesto dalle norme  vigenti,
          e' acquisito sul progetto definitivo; 
                g) assegna ai soggetti aggiudicatori,  a  carico  dei
          fondi di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera  a),  le
          risorse finanziarie integrative necessarie  alle  attivita'
          progettuali; in caso di infrastrutture  e  di  insediamenti
          prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla  parte  V,
          propone, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti  aggiudicatori,
          a carico dei fondi, delle risorse  finanziarie  integrative
          necessarie   alla   realizzazione   delle   infrastrutture,
          contestualmente all'approvazione del progetto definitivo  e
          nei limiti delle risorse disponibili,  dando  priorita'  al
          completamento delle opere incompiute; 
                h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso
          sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso   i   cantieri
          interessati, previo accesso agli stessi; a  tal  fine  puo'
          avvalersi, ove  necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, mediante la sottoscrizione di appositi  protocolli
          di intesa. 
              3. Per  le  attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il  Ministero  puo'
          avvalersi di una struttura tecnica di missione composta  da
          dipendenti nei limiti dell'organico approvato  e  dirigenti
          delle pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici  individuati
          dalle  regioni   o   province   autonome   territorialmente
          coinvolte,  nonche',  sulla  base  di  specifici  incarichi
          professionali o rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, da progettisti ed esperti nella  gestione  di
          lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
          struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
          avvalersi  di  personale   di   alta   specializzazione   e
          professionalita', previa selezione, con contratti  a  tempo
          determinato  di  durata  non   superiore   al   quinquennio
          rinnovabile per una sola volta nonche'  quali  advisor,  di
          Universita' statali e non statali legalmente  riconosciute,
          di Enti  di  ricerca  e  di  societa'  specializzate  nella
          progettazione e gestione di lavori pubblici e  privati.  La
          struttura svolge,  altresi',  le  funzioni  del  Nucleo  di
          valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici,
          previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
          e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 228. 
              4. Al fine di agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi  anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia  autonoma,
          o l'ente territoriale interessati. 
              5. Gli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  4
          sono posti a carico dei fondi di  cui  all'articolo  202  e
          sono contenuti nell'ambito della quota  delle  risorse  che
          annualmente sono  destinate  allo  scopo  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  oneri
          per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
          cui  al  comma  3  trovano  copertura  sui  fondi  di   cui
          all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  nonche'  sulle  risorse  assegnate   annualmente   al
          Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  ai  sensi
          della legge n. 144 del 1999. 
              6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   su
          proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i
          Ministri  competenti  nonche',  per  le  infrastrutture  di
          competenza  dei   soggetti   aggiudicatori   regionali,   i
          presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          abilita  eventualmente   i   commissari   straordinari   ad
          adottare, con le modalita' e i poteri di  cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135,  in
          sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
          atti  di  qualsiasi   natura   necessari   alla   sollecita
          progettazione,  istruttoria,  affidamento  e  realizzazione
          delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 
              7. I commissari straordinari agiscono  in  autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture e  al  CIPE  in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero, e, ove esistenti,  della  struttura  tecnica  di
          missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite  degli
          stessi, ogni occorrente studio e  parere.  Nei  limiti  dei
          costi  autorizzati  a  norma  del  comma  8,  i  commissari
          straordinari  e  i  sub-commissari   si   avvalgono   della
          struttura di cui  al  comma  3,  nonche'  delle  competenti
          strutture regionali e  possono  avvalersi  del  supporto  e
          della collaborazione dei soggetti terzi. 
              8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di  nomina  del  commissario  straordinario  individua   il
          compenso e i costi pertinenti alle  attivita'  da  svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
              8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
              9. (abrogato) 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
          appaltanti per l'applicazione della disciplina di  settore,
          in collaborazione con le Regioni e le Province autonome  di
          Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che  queste
          esercitano ai sensi del presente codice. 
              11. In sede di prima  applicazione  restano,  comunque,
          validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti
          salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti
          sulla  base  dell'articolo  163  del  decreto   legislativo
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              12. (abrogato).".