Art. 17 
 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  "alle  norme  dettate  dalla"  sono
sostituite dalla seguente: "alla"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi  di
appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento  di  un
precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino  scaduti
i pareri, le autorizzazioni e  le  intese  acquisiti,  ma  non  siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di  regolamentazione
ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di  disciplina
urbanistica,  restano  confermati,  per  un  periodo   comunque   non
superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le  autorizzazioni
e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza  delle
variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto  di  specifica
valutazione e attestazione da  parte  del  RUP.  Restano  escluse  le
ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento  del  precedente
appalto siano dipesi  da  vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i
pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo."; 
    c) al comma 3: 
      1) dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  "In  tale
fase, gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  a  rete  forniscono,
contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma  di  risoluzione
delle interferenze."; 
      2) al secondo periodo, dopo le  parole:  "localizzazione  o  al
tracciato" sono inserite le  seguenti:  ",  nonche'  al  progetto  di
risoluzione delle interferenze"; 
    d) al comma 4, le parole:  ",  di  collaborare  con  il  soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti  le
interferenze  rilevate  e  di  dare  corso,  a  spese  del   soggetto
aggiudicatore alle attivita' progettuali di  propria  competenza.  La
violazione dell'obbligo  di  collaborazione"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e di elaborare, a spese  del  soggetto  aggiudicatore,  il
progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.  Il
soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di  congruita'
i costi  di  progettazione  per  la  risoluzione  delle  interferenze
indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi"; 
    e) al comma  5,  le  parole:  "rilevate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate"; 
    f) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
mancato  rispetto  del  suddetto  programma  di   risoluzione   delle
interferenze, che sia  stato  causa  di  ritardato  avvio  o  anomalo
andamento dei lavori, comporta  per  l'ente  gestore  responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.". 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 27 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  27  (Procedure  di  approvazione  dei   progetti
          relativi ai lavori). - 1. L'approvazione  dei  progetti  da
          parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita'
          alla  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali  che
          regolano  la  materia.  Si  applicano  le  disposizioni  in
          materia di conferenza di  servizi  dettate  dagli  articoli
          14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 
              1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,  alla
          revoca o all'annullamento di un precedente appalto,  basati
          su progetti per i quali  risultino  scaduti  i  pareri,  le
          autorizzazioni  e  le  intese  acquisiti,  ma   non   siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
              3.  In  sede  di  conferenza   dei   servizi   di   cui
          all'articolo  14-bis  della  legge  n.  241  del  1990  sul
          progetto di fattibilita',  con  esclusione  dei  lavori  di
          manutenzione  ordinaria,  tutte  le  amministrazioni  e   i
          soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
          pubblici  a  rete  per   i   quali   possono   riscontrarsi
          interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
          sulla localizzazione  e  sul  tracciato  dell'opera,  anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di cui all'articolo  14-bis,  comma  3-bis  e  all'articolo
          14-quater, comma 3 della predetta legge n.  241  del  1990,
          non possono essere modificate in sede di  approvazione  dei
          successivi livelli progettuali, a meno del ritiro  e  della
          ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 
              4. In relazione al  procedimento  di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze gia' note  o  prevedibili  hanno
          l'obbligo   di   verificare   e   segnalare   al   soggetto
          aggiudicatore la sussistenza di interferenze  non  rilevate
          con il  sedime  della  infrastruttura  o  dell'insediamento
          produttivo  e  di   elaborare,   a   spese   del   soggetto
          aggiudicatore,   il   progetto   di    risoluzione    delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
              5.  Il   progetto   definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
              6. Gli enti  gestori  di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
              7.  Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.".