Art. 18 
 
 
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: "del presente decreto" sono  sostituite
dalle seguenti: "del medesimo codice"; 
    b) al comma 7, le parole:  "forniture,  lavori  e  servizi  e  di
concessioni" sono sostituite dalle  seguenti:  "forniture,  lavori  e
servizi nei settori ordinari e di concessioni", le parole:  "articolo
167" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  35",  le  parole:
"all'articolo  35"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  medesimo
articolo 35"; 
    c) al comma 11, le parole: "nei settori speciali" sono soppresse; 
    d) al comma 12, le parole: "nei settori speciali" sono  soppresse
e alla lettera c), le parole: "il presente  codice"  sono  sostituite
dalle seguenti: "le disposizioni del presente codice che disciplinano
gli appalti nei settori speciali"; 
    e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis.  Nel  caso
di contratti misti che contengono elementi di appalti  di  forniture,
lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il  contratto
misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del  presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'  il
valore stimato della parte del contratto che costituisce  un  appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo  l'articolo  35,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35."; 
    f) il comma 13 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 28 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  28  (Contratti  misti  di  appalto).  -   1.   I
          contratti, nei settori ordinari o nei settori  speciali,  o
          le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito,  ad
          oggetto due o piu' tipi di  prestazioni,  sono  aggiudicati
          secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto  che
          caratterizza  l'oggetto   principale   del   contratto   in
          questione. Nel caso di contratti misti, che  consistono  in
          parte in servizi ai sensi della parte II, titolo  VI,  capo
          II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti  misti
          comprendenti  in  parte  servizi  e  in  parte   forniture,
          l'oggetto principale  e'  determinato  in  base  al  valore
          stimato piu' elevato tra quelli dei  rispettivi  servizi  o
          forniture.  L'operatore   economico   che   concorre   alla
          procedura  di  affidamento  di  un  contratto  misto   deve
          possedere  i  requisiti  di  qualificazione   e   capacita'
          prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione  di
          lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 
              2. Ai contratti  misti,  nei  settori  ordinari  e  nei
          settori  speciali,   aventi   per   oggetto   gli   appalti
          contemplati  nel  presente  codice  e   in   altri   regimi
          giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 
              3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6  e  7.
          Se le  diverse  parti  di  un  determinato  contratto  sono
          oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 
              4.  Se  una  parte  di  un  determinato  contratto   e'
          disciplinata   dall'articolo   346   del    Trattato    sul
          funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
          15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 
              5. Nel caso di  contratti  aventi  ad  oggetto  appalti
          disciplinati dal presente codice nonche'  appalti  che  non
          rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo  codice,
          le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori
          possono scegliere di aggiudicare appalti  distinti  per  le
          parti distinte o di aggiudicare un  appalto  unico.  Se  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          scelgono di  aggiudicare  appalti  distinti  per  le  parti
          distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
          si applica a ciascuno di tali appalti distinti e'  adottata
          in base alle caratteristiche della parte  distinta  di  cui
          trattasi. 
              6. Se le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico,  il
          presente  decreto  si  applica,   salvo   quanto   previsto
          all'articolo  160,  all'appalto  misto  che  ne  deriva,  a
          prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe  un
          diverso regime giuridico e dal regime  giuridico  cui  tali
          parti sarebbero state altrimenti soggette. 
              7. Nel caso di contratti misti che contengono  elementi
          di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei  settori
          ordinari  e  di  concessioni,   il   contratto   misto   e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  ordinari,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 
              8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
          nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali,  le
          norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi  5,
          6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 
              9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
          oggettivamente  non   separabili,   il   regime   giuridico
          applicabile e' determinato in base  all'oggetto  principale
          del contratto in questione. 
              10.  Nei  settori  speciali,  nel  caso  di   contratti
          destinati  a   contemplare   piu'   attivita',   gli   enti
          aggiudicatori  possono  scegliere  di  aggiudicare  appalti
          distinti per ogni attivita' distinta o  di  aggiudicare  un
          appalto  unico.  Se  gli  enti  aggiudicatori  scelgono  di
          aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
          regime giuridico applicabile a  ciascuno  di  tali  appalti
          distinti  e'  adottata   in   base   alle   caratteristiche
          dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
          da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
          aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico,  si
          applicano i commi 11  e  12.  Tuttavia,  quando  una  delle
          attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  o   dal
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  208,  si  applica
          l'articolo  160.  La  decisione  di  aggiudicare  un  unico
          appalto e di aggiudicare piu'  appalti  distinti  non  puo'
          essere  adottata,  tuttavia,  allo   scopo   di   escludere
          l'appalto o gli appalti  dall'ambito  di  applicazione  del
          presente codice. 
              11.  A  un  appalto  destinato  all'esercizio  di  piu'
          attivita'  si  applicano  le  disposizioni  relative   alla
          principale attivita' cui e' destinato. 
              12. Nel caso degli appalti per  cui  e'  oggettivamente
          impossibile   stabilire    a    quale    attivita'    siano
          principalmente destinati, le disposizioni applicabili  sono
          determinate come segue: 
                a) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori ordinari se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  ordinari  e
          l'altra  dalle  disposizioni  relative   all'aggiudicazione
          degli appalti nei settori speciali; 
                b) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori speciali se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  speciali  e
          l'altra  dalle  disposizioni  relative   all'aggiudicazione
          delle concessioni; 
                c) l'appalto e' aggiudicato secondo  le  disposizioni
          del  presente  codice  che  disciplinano  gli  appalti  nei
          settori speciali se una delle attivita'  cui  e'  destinato
          l'appalto  e'  disciplinata  dalle  disposizioni   relative
          all'aggiudicazione degli appalti  nei  settori  speciali  e
          l'altra non e' soggetta ne'  a  tali  disposizioni,  ne'  a
          quelle  relative  all'aggiudicazione  degli   appalti   nei
          settori   ordinari    o    alle    disposizioni    relative
          all'aggiudicazione delle concessioni. 
              12-bis. Nel caso  di  contratti  misti  che  contengono
          elementi di appalti di  forniture,  lavori  e  servizi  nei
          settori speciali e di concessioni, il  contratto  misto  e'
          aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
          codice che disciplinano gli appalti nei  settori  speciali,
          purche' il valore stimato della  parte  del  contratto  che
          costituisce un appalto disciplinato da  tali  disposizioni,
          calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore  alla
          soglia pertinente di cui all'articolo 35. 
              13. (abrogato)".