Art. 24 
 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  codice,  le  soglie  di   rilevanza
comunitaria sono:"; 
    b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei  settori
speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:"; 
    c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore  stimato
dell'appalto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Sul  valore   del
contratto di appalto". 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'articolo 35 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
              2.  Nei  settori  speciali,  le  soglie  di   rilevanza
          comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                b) euro 418.000 per  gli  appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi,  per  i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
              3.  Le  soglie  di  cui  al  presente   articolo   sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
              4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
          di lavori,  servizi  e  forniture  e'  basato  sull'importo
          totale    pagabile,    al    netto    dell'IVA,    valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
              5.  Se  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
              6. La scelta del  metodo  per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
              7. Il valore stimato dell'appalto  e'  quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
              8. Per gli appalti pubblici di lavori  il  calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
              9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                a) quando un'opera  prevista  o  una  prestazione  di
          servizi   puo'   dare   luogo   ad   appalti    aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  e'  computato  il
          valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              10. Per gli appalti di forniture: 
                a) quando un progetto  volto  ad  ottenere  forniture
          omogenee   puo'   dare   luogo   ad   appalti   aggiudicati
          contemporaneamente per  lotti  distinti,  nell'applicazione
          delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato  il  valore
          complessivo stimato della totalita' di tali lotti; 
                b) quando il valore cumulato  dei  lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
              11. In deroga a quanto previsto dai commi 9  e  10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
              12. Se gli appalti pubblici di forniture o  di  servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
          successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti  o
          dell'esercizio precedente, rettificato, ove  possibile,  al
          fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in  termini   di
          quantita' o  di  valore  che  potrebbero  sopravvenire  nei
          dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
                b)  il  valore  stimato  complessivo  dei   contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
              13. Per gli appalti pubblici di  forniture  aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                a) per gli appalti  pubblici  di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
          che  non  puo'   essere   definita,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              14. Per gli appalti pubblici di servizi, il  valore  da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare  e
          altre forme di remunerazione; 
                b) per i servizi bancari e altri servizi  finanziari:
          gli onorari, le commissioni  da  pagare,  gli  interessi  e
          altre forme di remunerazione; 
                c) per gli appalti riguardanti la progettazione:  gli
          onorari,  le  commissioni  da  pagare  e  altre  forme   di
          remunerazione; 
                d) per  gli  appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                  1) in caso di appalti di durata determinata pari  o
          inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
          per l'intera loro durata; 
                  2) in caso di appalti  di  durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
              15. Il calcolo del valore stimato di un  appalto  misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
              16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici  di
          acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
          valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso  dei
          contratti previsti durante l'intera  durata  degli  accordi
          quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
              17. Nel caso  di  partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
              18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
          l'importo dell'anticipazione del  prezzo  pari  al  20  per
          cento  da  corrispondere  all'appaltatore  entro   quindici
          giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.   L'erogazione
          dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  costituzione  di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei
          lavori. La  predetta  garanzia  e'  rilasciata  da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo  recupero
          dell'anticipazione da parte delle stazioni  appaltanti.  Il
          beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di
          restituzione, se l'esecuzione dei lavori non  procede,  per
          ritardi a lui imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.
          Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
          decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.".