Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai soggetti aggregatori"; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui  all'articolo  38"
sono inserite le seguenti: "nonche' gli altri soggetti e organismi di
cui all'articolo 38, comma 1"; 
      2) all'ultimo periodo, le parole "procedura ordinaria ai  sensi
del" sono sostituite dalle seguenti: "procedure di cui al"; 
    c) al comma 4, lettera c), dopo le  parole:  "costituita  presso"
sono inserite le seguenti:  "le  province,  le  citta'  metropolitane
ovvero"; 
    d) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole:  "le  attribuzioni"
sono  inserite   le   seguenti:   "delle   province,   delle   citta'
metropolitane e"; 
    e) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
gli altri soggetti aggiudicatori di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera g)". 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'articolo 37 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  37  (Aggregazioni   e   centralizzazione   delle
          committenze). - 1. Le stazioni appaltanti,  fermi  restando
          gli obblighi di utilizzo di  strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia  di  contenimento  della   spesa,
          possono    procedere    direttamente    e     autonomamente
          all'acquisizione  di  forniture  e   servizi   di   importo
          inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore  a
          150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di  ordini
          a valere su strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione
          dalle centrali di committenza e dai  soggetti  aggregatori.
          Per effettuare procedure di importo superiore  alle  soglie
          indicate al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti
          devono essere in possesso della  necessaria  qualificazione
          ai sensi dell'articolo 38. 
              2. Salvo quanto previsto al comma 1, per  gli  acquisti
          di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
          inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,  nonche'  per
          gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria  d'importo
          superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione  di  euro,
          le  stazioni  appaltanti  in  possesso   della   necessaria
          qualificazione di cui all'articolo  38  nonche'  gli  altri
          soggetti e  organismi  di  cui  all'articolo  38,  comma  1
          procedono  mediante  utilizzo  autonomo   degli   strumenti
          telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle
          centrali di committenza qualificate  secondo  la  normativa
          vigente. In caso  di  indisponibilita'  di  tali  strumenti
          anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le
          stazioni  appaltanti  operano  ai  sensi  del  comma  3   o
          procedono mediante lo svolgimento di procedure  di  cui  al
          presente codice. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  non  in  possesso   della
          necessaria qualificazione di cui all'articolo 38  procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori  ricorrendo
          a una centrale di committenza ovvero mediante  aggregazione
          con una o piu' stazioni  appaltanti  aventi  la  necessaria
          qualifica. 
              4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo
          di provincia, fermo restando quanto previsto al comma  1  e
          al primo periodo del comma 2,  procede  secondo  una  delle
          seguenti modalita': 
                a) ricorrendo a  una  centrale  di  committenza  o  a
          soggetti aggregatori qualificati; 
                b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate
          come  centrali  di  committenza,  ovvero   associandosi   o
          consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
          previste dall'ordinamento. 
                c)  ricorrendo   alla   stazione   unica   appaltante
          costituita presso le  provincie,  le  citta'  metropolitane
          ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile
          2014, n. 56. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, garantendo la tutela dei  diritti  delle  minoranze
          linguistiche, sono individuati gli ambiti  territoriali  di
          riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la costituzione delle centrali di committenza
          in  forma  di  aggregazione  di  comuni  non  capoluogo  di
          provincia. In  caso  di  concessione  di  servizi  pubblici
          locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di
          competenza  della  centrale  di  committenza  coincide  con
          l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato  ai
          sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in  ogni
          caso  le  attribuzioni  delle   provincie,   delle   citta'
          metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla  legge
          7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al primo periodo si  applica  l'articolo
          216, comma 10. 
              6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1  a  5,
          le stazioni appaltanti possono acquisire lavori,  forniture
          o servizi mediante impiego di una centrale  di  committenza
          qualificata ai sensi dell'articolo 38. 
              7. Le centrali di committenza possono: 
                a)  aggiudicare  appalti,  stipulare  ed  eseguire  i
          contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici  e
          degli enti aggiudicatori; 
                b) stipulare accordi  quadro  ai  quali  le  stazioni
          appaltanti    qualificate     possono     ricorrere     per
          l'aggiudicazione dei propri appalti; 
                c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati
          elettronici. 
              8.  Le  centrali  di  committenza  qualificate  possono
          svolgere attivita' di committenza ausiliarie in  favore  di
          altre centrali di committenza o per  una  o  piu'  stazioni
          appaltanti in  relazione  ai  requisiti  di  qualificazione
          posseduti  e  agli  ambiti  territoriali   di   riferimento
          individuati dal decreto di cui al comma 5. 
              9. La stazione appaltante, nell'ambito delle  procedure
          gestite dalla centrale di committenza di cui fa  parte,  e'
          responsabile  del  rispetto  del  presente  codice  per  le
          attivita' ad essa direttamente imputabili. La  centrale  di
          committenza  che   svolge   esclusivamente   attivita'   di
          centralizzazione delle procedure di affidamento  per  conto
          di   altre   amministrazioni    aggiudicatrici    o    enti
          aggiudicatori e' tenuta al rispetto delle  disposizioni  di
          cui al presente codice e ne e' direttamente responsabile. 
              10. Due o piu'  stazioni  appaltanti  che  decidono  di
          eseguire congiuntamente appalti e concessioni  specifici  e
          che  sono  in  possesso,   anche   cumulativamente,   delle
          necessarie   qualificazioni   in   rapporto    al    valore
          dell'appalto o  della  concessione,  sono  responsabili  in
          solido  dell'adempimento  degli  obblighi   derivanti   dal
          presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi'
          ad individuare un unico responsabile  del  procedimento  in
          comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con
          il quale  hanno  convenuto  la  forma  di  aggregazione  in
          centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla
          centrale di committenza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 31. 
              11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata
          congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per  conto
          delle   stazioni   appaltanti   interessate,   esse    sono
          congiuntamente responsabili solo per  le  parti  effettuate
          congiuntamente.    Ciascuna    stazione    appaltante    e'
          responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti  dal
          presente codice unicamente per quanto riguarda le parti  da
          essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 
              12. Fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  degli
          strumenti di acquisto  e  di  negoziazione  previsti  dalle
          vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della
          spesa, nell'individuazione della centrale  di  committenza,
          anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le
          stazioni appaltanti procedono sulla base del  principio  di
          buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata
          motivazione. 
              13. Le stazioni appaltanti  possono  ricorrere  ad  una
          centrale di  committenza  ubicata  in  altro  Stato  membro
          dell'Unione   europea   solo   per    le    attivita'    di
          centralizzazione delle committenze svolte  nella  forma  di
          acquisizione  centralizzata  di  forniture  e/o  servizi  a
          stazioni  appaltanti;  la   fornitura   di   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze da parte di una centrale
          di committenza ubicata in altro Stato membro e'  effettuata
          conformemente  alle  disposizioni  nazionali  dello   Stato
          membro in cui e' ubicata la centrale di committenza. 
              14.  Dall'applicazione  del  presente   articolo   sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici quando svolgono una delle attivita' previste
          dagli  articoli  da  115  a  121  e  gli   altri   soggetti
          aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).".