Art. 29 
 
 
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 44, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia  e
delle finanze". 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta l'articolo 44 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia   per
          l'Italia Digitale  (AGID)  nonche'  dell'Autorita'  garante
          della privacy per i profili di competenza, sono definite le
          modalita' di digitalizzazione delle procedure  di  tutti  i
          contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
          interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
          Sono, altresi', definite le migliori  pratiche  riguardanti
          metodologie  organizzative  e  di  lavoro,  metodologie  di
          programmazione    e    pianificazione,    riferite    anche
          all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro  raccolta,
          gestione   ed   elaborazione,    soluzioni    informatiche,
          telematiche e tecnologiche di supporto.".