Art. 31 
 
 
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I  consorzi  di  cui  agli
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al  fine
della  qualificazione,  possono  utilizzare  sia   i   requisiti   di
qualificazione  maturati  in  proprio,  sia  quelli  posseduti  dalle
singole  imprese  consorziate  designate   per   l'esecuzione   delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole  imprese
consorziate non designate per  l'esecuzione  del  contratto.  Con  le
linee  guida  dell'ANAC  di  cui  all'articolo  84,  comma  2,   sono
stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per  l'imputazione
delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati  che
eseguono le prestazioni.". 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta l'articolo 47 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei  consorzi
          alle gare).  -  1.  I  requisiti  di  idoneita'  tecnica  e
          finanziaria per l'ammissione alle procedure di  affidamento
          dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)  e
          c), devono essere posseduti e comprovati dagli  stessi  con
          le modalita' previste dal presente codice,  salvo  che  per
          quelli relativi alla disponibilita'  delle  attrezzature  e
          dei mezzi d'opera, nonche' all'organico  medio  annuo,  che
          sono  computati  cumulativamente  in  capo   al   consorzio
          ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate. 
              2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
          c),  e  46,  comma   1,   lettera   f),   al   fine   della
          qualificazione,  possono  utilizzare  sia  i  requisiti  di
          qualificazione maturati in proprio,  sia  quelli  posseduti
          dalle   singole   imprese   consorziate    designate    per
          l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante  avvalimento,
          quelli delle singole imprese consorziate non designate  per
          l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di
          cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della
          qualificazione,   i   criteri   per   l'imputazione   delle
          prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli  consorziati
          che eseguono le prestazioni.".