Art. 33 
 
 
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 50, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: "possono inserire" sono  sostituite
dalla seguente: "inseriscono". 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta l'articolo 50 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 50 (Clausole sociali del bando di  gara  e  degli
          avvisi).  -  1.  Per  gli  affidamenti  dei  contratti   di
          concessione e di appalto di lavori  e  servizi  diversi  da
          quelli  aventi  natura   intellettuale,   con   particolare
          riguardo a quelli relativi a contratti ad  alta  intensita'
          di manodopera, i bandi di gara, gli  avvisi  e  gli  inviti
          inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
          specifiche  clausole  sociali   volte   a   promuovere   la
          stabilita'   occupazionale   del    personale    impiegato,
          prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
          contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81.  I  servizi  ad
          alta intensita' di manodopera  sono  quelli  nei  quali  il
          costo della manodopera e'  pari  almeno  al  50  per  cento
          dell'importo totale del contratto.".