Art. 37 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' abrogato; b) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 37: - Si riporta l'art. 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56. 3. (abrogato). 4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. 5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 6. (abrogato). 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilita' delle persone con disabilita', conformemente agli standard europei. 10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.".