Art. 39 
 
 
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici possono ulteriormente  ridurre  di  cinque  giorni  il
termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione  di  offerte  per
via elettronica.". 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  l'art.  60  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 60  (Procedura  aperta).  -  1.  Nelle  procedure
          aperte,  qualsiasi  operatore  economico  interessato  puo'
          presentare un'offerta in risposta a un avviso di  indizione
          di gara. Il termine minimo per la ricezione  delle  offerte
          e' di trentacinque giorni dalla data  di  trasmissione  del
          bando  di  gara.  Le  offerte   sono   accompagnate   dalle
          informazioni richieste dall'amministrazione  aggiudicatrice
          per la selezione qualitativa. 
              2. Nel caso in cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia
          stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine
          minimo per la ricezione delle offerte,  come  stabilito  al
          comma 1, puo' essere  ridotto  a  quindici  giorni  purche'
          siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 
                a) l'avviso  di  preinformazione  contiene  tutte  le
          informazioni  richieste  per  il  bando  di  gara  di   cui
          all'allegato  XIV,  parte  I,  lettera   B,   sezione   B1,
          sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento   della
          pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 
                b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato  alla
          pubblicazione da non meno  di  trentacinque  giorni  e  non
          oltre dodici mesi prima  della  data  di  trasmissione  del
          bando di gara. 
              2-bis.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al
          comma 1 nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  via
          elettronica. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
          termine non inferiore a quindici giorni a  decorrere  dalla
          data di invio del bando di gara se, per ragioni di  urgenza
          debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i
          termini minimi stabiliti al  comma  1  non  possono  essere
          rispettati.".