Art. 44 
 
 
Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 72, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50,  le  parole:  "allegato  XII"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"allegato XIV". 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta  l'art.  72  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 72 (Redazione e modalita'  di  pubblicazione  dei
          bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e  i  bandi  di  cui
          agli articoli 70,  71  e  98,  contenenti  le  informazioni
          indicate nell'allegato  XIV,  nel  formato  di  modelli  di
          formulari,  compresi  i  modelli  di   formulari   per   le
          rettifiche, sono  redatti  e  trasmessi  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea  per  via  elettronica  e
          pubblicati conformemente all'allegato V. 
              2. Gli avvisi  e  i  bandi  di  cui  al  comma  1  sono
          pubblicati entro cinque  giorni  dalla  loro  trasmissione,
          salve le disposizioni sulla  loro  pubblicazione  da  parte
          dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
              3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per  esteso  in
          una  o  piu'  delle  lingue  ufficiali  delle   istituzioni
          dell'Unione scelte  dalle  stazioni  appaltanti;  il  testo
          pubblicato in tali  lingue  e'  l'unico  facente  fede.  Le
          stazioni appaltanti italiane scelgono la  lingua  italiana,
          fatte salve le norme vigenti nella  Provincia  autonoma  di
          Bolzano  in  materia  di  bilinguismo.  Una  sintesi  degli
          elementi importanti di ciascun  avviso  o  bando,  indicati
          dalle stazioni appaltanti  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e  non  discriminazione,  e'  pubblicata  nelle
          altre lingue ufficiali. 
              4. L'Ufficio delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea
          garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
          di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e  3,  e
          degli avvisi di  indizione  di  gara  che  istituiscono  un
          sistema dinamico di acquisizione, di cui  all'articolo  55,
          comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati: 
                a) nel caso di avvisi di preinformazione, per  dodici
          mesi o fino al ricevimento di un avviso  di  aggiudicazione
          di cui all'articolo 98 che  indichi  che  nei  dodici  mesi
          coperti  dall'avviso  di  indizione  di  gara   non   sara'
          aggiudicato nessun altro appalto.  Tuttavia,  nel  caso  di
          appalti  pubblici  per  servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
          alla   scadenza   del   periodo   di   validita'   indicato
          inizialmente  o  fino  alla  ricezione  di  un  avviso   di
          aggiudicazione come previsto  dall'articolo  98,  indicante
          che non saranno aggiudicati ulteriori appalti  nel  periodo
          coperto dall'indizione di gara; 
                b) nel caso  di  avvisi  di  indizione  di  gara  che
          istituiscono un sistema dinamico di  acquisizione,  per  il
          periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. 
              5. La conferma  della  ricezione  dell'avviso  e  della
          pubblicazione  dell'informazione  trasmessa,  con  menzione
          della data della  pubblicazione  rilasciata  alla  stazione
          appaltante  dall'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
          europea vale come prova della pubblicazione. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare
          avvisi relativi ad appalti pubblici che non  sono  soggetti
          all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente  codice,
          a condizione che essi  siano  trasmessi  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni  dell'Unione  europea  per  via   elettronica
          secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
          al comma 1.".