Art. 54 
 
 
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 85, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: "le informazione" sono sostituite dalle
seguenti: "le informazioni"; 
    b) al comma 5, le parole: "nonche' all'impresa che  la  segue  in
graduatoria," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 54: 
              - Si riporta  l'art.  85  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 85 (Documento di gara unico  europeo).  -  1.  Al
          momento della presentazione delle domande di partecipazione
          o  delle  offerte,  le  stazioni  appaltanti  accettano  il
          documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE),   redatto   in
          conformita'  al  modello  di   formulario   approvato   con
          regolamento dalla Commissione europea. II DGUE  e'  fornito
          esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
          2018, e consiste in  un'autodichiarazione  aggiornata  come
          prova   documentale   preliminare   in   sostituzione   dei
          certificati rilasciati da autorita' pubbliche  o  terzi  in
          cui si  conferma  che  l'operatore  economico  soddisfa  le
          seguenti condizioni: 
              a)  non  si  trova  in  una  delle  situazioni  di  cui
          all'articolo 80; 
              b) soddisfa i criteri di  selezione  definiti  a  norma
          dell'articolo 83; 
              c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi  fissati  a
          norma dell'articolo 91. 
              2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
          richieste dalla stazione appaltante e  le  informazioni  di
          cui al comma 1 relative  agli  eventuali  soggetti  di  cui
          l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo  89,
          indica l'autorita' pubblica o  il  terzo  responsabile  del
          rilascio  dei  documenti  complementari   e   include   una
          dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico  e'
          in grado, su richiesta e senza  indugio,  di  fornire  tali
          documenti. 
              3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i  documenti
          complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
          all'articolo 81, il DGUE riporta altresi'  le  informazioni
          richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se  del
          caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 
              4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
          utilizzato in una procedura  d'appalto  precedente  purche'
          confermino che le informazioni ivi  contenute  sono  ancore
          valide. 
              5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli
          offerenti e ai candidati, in qualsiasi  momento  nel  corso
          della  procedura,   di   presentare   tutti   i   documenti
          complementari  o  parte  di  essi,   qualora   questo   sia
          necessario per assicurare  il  corretto  svolgimento  della
          procedura.  Prima  dell'aggiudicazione   dell'appalto,   la
          stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
          aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
          accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
          3  o  comma  4,  lettera  a),   di   presentare   documenti
          complementari aggiornati conformemente all'articolo  86  e,
          se del caso, all'articolo 87. La stazione  appaltante  puo'
          invitare gli operatori economici a integrare i  certificati
          richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 
              6. In deroga al comma 5, agli operatori  economici  non
          e' richiesto di presentare documenti complementari o  altre
          prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
          dati  di  cui  all'articolo  81  o  qualora   la   stazione
          appaltante,  avendo  aggiudicato   l'appalto   o   concluso
          l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti. 
              7. Ai fini del  comma  5,  le  banche  dati  contenente
          informazioni pertinenti sugli operatori economici,  possono
          essere  consultate,   alle   medesime   condizioni,   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati  membri,  con
          le modalita' individuate con il decreto di cui all'articolo
          81, comma 2. 
              8. Per il tramite della cabina  di  regia  e'  messo  a
          disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
          banche  dati  contenenti  informazioni   pertinenti   sugli
          operatori economici che  possono  essere  consultate  dalle
          stazioni  appaltanti  di  altri   Stati   membri   e   sono
          comunicate,  su  richiesta,  agli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative alle banche dati di cui  al  presente
          articolo.".