Art. 56 
 
 
Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo  periodo,  le  parole:  "nonche'  il  possesso  dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84," sono soppresse e
le parole: "anche di partecipanti" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"anche partecipanti"; 
      2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A  tal  fine,  il
contratto  di  avvalimento  contiene,  a   pena   di   nullita',   la
specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe   a
disposizione dall'impresa ausiliaria."; 
    b) al comma 9,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", pena la risoluzione del contratto di appalto"; 
    c) al comma 11: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole:   ",   oltre   ai   lavori
prevalenti,", sono soppresse; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "loro  esecuzione"   sono
sostituite dalle seguenti: "qualificazione ai  fini  dell'ottenimento
dell'attestazione  di   qualificazione   degli   esecutori   di   cui
all'articolo 84". 
 
          Note all'art. 56: 
              - Si riporta  l'art.  89  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 89 (Avvalimento).  -  1.  L'operatore  economico,
          singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per  un
          determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta  relativa
          al  possesso  dei   requisiti   di   carattere   economico,
          finanziario, tecnico e professionale  di  cui  all'articolo
          83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare  ad
          una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione  dei
          requisiti  di  cui  all'articolo  80,   avvalendosi   delle
          capacita'  di  altri  soggetti,   anche   partecipanti   al
          raggruppamento, a prescindere dalla  natura  giuridica  dei
          suoi legami  con  questi  ultimi.  Per  quanto  riguarda  i
          criteri relativi all'indicazione dei  titoli  di  studio  e
          professionali di cui all'allegato XVII, parte  II,  lettera
          f),  o  alle  esperienze  professionali   pertinenti,   gli
          operatori  economici  possono  tuttavia   avvalersi   delle
          capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi  eseguono
          direttamente i lavori o i servizi per  cui  tali  capacita'
          sono richieste. L'operatore economico che  vuole  avvalersi
          delle   capacita'   di   altri   soggetti   allega,   oltre
          all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una
          dichiarazione  sottoscritta  dalla  stessa  attestante   il
          possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di
          cui all'articolo 80,  nonche'  il  possesso  dei  requisiti
          tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore
          economico dimostra alla stazione appaltante  che  disporra'
          dei  mezzi  necessari   mediante   presentazione   di   una
          dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con  cui
          quest'ultima si obbliga verso il  concorrente  e  verso  la
          stazione appaltante a mettere a disposizione per  tutta  la
          durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente
          il concorrente. Nel caso di  dichiarazioni  mendaci,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo  80,  comma  12,  nei
          confronti  dei  sottoscrittori,  la   stazione   appaltante
          esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
          allega,  altresi',  alla  domanda  di   partecipazione   in
          originale o copia autentica  il  contratto  in  virtu'  del
          quale l'impresa ausiliaria si  obbliga  nei  confronti  del
          concorrente  a  fornire  i  requisiti   e   a   mettere   a
          disposizione le risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
          dell'appalto. A  tal  fine,  il  contratto  di  avvalimento
          contiene,  a  pena  di  nullita',  la  specificazione   dei
          requisiti forniti e  delle  risorse  messe  a  disposizione
          dall'impresa ausiliaria. 
              2. Nei settori  speciali,  se  le  norme  e  i  criteri
          oggettivi per l'esclusione e la selezione  degli  operatori
          economici  che  richiedono  di  essere  qualificati  in  un
          sistema di  qualificazione  comportano  requisiti  relativi
          alle  capacita'  economiche  e  finanziarie  dell'operatore
          economico o alle sue capacita'  tecniche  e  professionali,
          questi puo' avvalersi, se necessario,  della  capacita'  di
          altri soggetti, indipendentemente  dalla  natura  giuridica
          dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal  comma
          1, periodi secondo  e  terzo,  da  intendersi  quest'ultimo
          riferito all'ambito temporale di validita' del  sistema  di
          qualificazione. 
              3. La stazione appaltante verifica, conformemente  agli
          articoli 85, 86 e 88, se i  soggetti  della  cui  capacita'
          l'operatore  economico  intende  avvalersi,  soddisfano   i
          pertinenti criteri di selezione o se sussistono  motivi  di
          esclusione  ai  sensi   dell'articolo   80.   Essa   impone
          all'operatore economico di sostituire i  soggetti  che  non
          soddisfano un pertinente criterio  di  selezione  o  per  i
          quali sussistono  motivi  obbligatori  di  esclusione.  Nel
          bando di gara possono essere altresi' indicati  i  casi  in
          cui l'operatore economico deve sostituire un  soggetto  per
          il quale sussistono motivi non obbligatori  di  esclusione,
          purche' si tratti di requisiti tecnici. 
              4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi
          e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di
          un appalto di fornitura,  le  stazioni  appaltanti  possono
          prevedere  nei  documenti  di  gara  che   taluni   compiti
          essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o,  nel
          caso di  un'offerta  presentata  da  un  raggruppamento  di
          operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 
              5.  Il  concorrente   e   l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa  antimafia
          a carico del concorrente si applicano anche  nei  confronti
          del   soggetto   ausiliario,   in   ragione    dell'importo
          dell'appalto posto a base di gara. 
              6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie.
          L'ausiliario non  puo'  avvalersi  a  sua  volta  di  altro
          soggetto. 
              7. In relazione a ciascuna gara non  e'  consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di un concorrente, ovvero che partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
              8. Il contratto e' in ogni caso  eseguito  dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
              9. In  relazione  a  ciascun  affidamento  la  stazione
          appaltante  esegue  in  corso  d'esecuzione  le   verifiche
          sostanziali circa  l'effettivo  possesso  dei  requisiti  e
          delle   risorse   oggetto   dell'avvalimento    da    parte
          dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego  delle
          risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A  tal  fine
          il responsabile unico del  procedimento  accerta  in  corso
          d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
          direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
          ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in
          adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  contratto  di
          avvalimento, pena la risoluzione del contratto di  appalto.
          Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe  le  parti  del
          contratto  di   avvalimento   le   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  52  e  quelle  inerenti  all'esecuzione   dei
          lavori.  La  stazione  appaltante  trasmette  all'Autorita'
          tutte le dichiarazioni di avvalimento,  indicando  altresi'
          l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
          prescritta pubblicita'. 
              10. L'avvalimento non  e'  ammesso  per  soddisfare  il
          requisito dell'iscrizione all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152. 
              11. Non e' ammesso l'avvalimento  qualora  nell'oggetto
          dell'appalto o della concessione di lavori rientrino  opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto tecnologico o di rilevante complessita'  tecnica,
          quali strutture, impianti e opere speciali. E'  considerato
          rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui
          al primo periodo, che il valore dell'opera superi il  dieci
          per cento dell'importo totale dei lavori. Con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente codice, sentito il Consiglio superiore dei  lavori
          pubblici, e'  definito  l'elenco  delle  opere  di  cui  al
          presente comma, nonche'  i  requisiti  di  specializzazione
          richiesti per la qualificazione  ai  fini  dell'ottenimento
          dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di  cui
          all'articolo  84,   che   possono   essere   periodicamente
          revisionati. Fino alla data di entrata in vigore  di  detto
          decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.".