Art. 58 
 
 
Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 91, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: "proporzionalita'" e' inserito
il seguente segno di interpunzione: ",". 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta  l'art.  91  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 91 (Riduzione del numero di candidati  altrimenti
          qualificati  da  invitare  a  partecipare).  -   1.   Nelle
          procedure  ristrette,  nelle  procedure   competitive   con
          negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo  e  di
          partenariato per  l'innovazione,  le  stazioni  appaltanti,
          quando  lo  richieda  la  difficolta'  o  la   complessita'
          dell'opera,  della  fornitura  o  del   servizio,   possono
          limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di
          selezione  e  che  possono  essere  invitati  a  presentare
          un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purche'
          sia assicurato il numero minimo, di  cui  al  comma  2,  di
          candidati qualificati. 
              2. Quando si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni
          appaltanti indicano nel  bando  di  gara  o  nell'invito  a
          confermare   interesse   i   criteri   oggettivi   e    non
          discriminatori, secondo il principio  di  proporzionalita',
          che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che
          intendono invitare,  e,  ove  lo  ritengano  opportuno  per
          motivate esigenze di buon  andamento,  il  numero  massimo.
          Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non
          puo' essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva
          con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo  e
          nel partenariato per  l'innovazione  il  numero  minimo  di
          candidati non puo' essere inferiore a tre. In ogni caso  il
          numero di candidati invitati  deve  essere  sufficiente  ad
          assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti
          invitano un numero  di  candidati  pari  almeno  al  numero
          minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che  soddisfano
          i criteri di selezione e i livelli minimi di  capacita'  di
          cui all'articolo 83  e'  inferiore  al  numero  minimo,  la
          stazione appaltante puo' proseguire la procedura  invitando
          i candidati  in  possesso  delle  capacita'  richieste.  La
          stazione  appaltante  non  puo'  includere   nella   stessa
          procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto
          di partecipare o candidati che  non  abbiano  le  capacita'
          richieste.".