Art. 59 
 
 
Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Nei
casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e'  facolta'  della
stazione appaltante non richiedere le garanzie  di  cui  al  presente
articolo."; 
    b) al comma 2, le parole: "La cauzione puo' essere costituita,  a
scelta dell'offerente, in contanti" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Fermo  restando  il  limite  all'utilizzo  del   contante   di   cui
all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, la cauzione puo' essere costituita, a scelta  dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari" ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Si applica il  comma  8  e,  quanto  allo
svincolo, il comma 9."; 
    c) al comma 3, le parole: "1° settembre"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 settembre"; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. La  garanzia  copre
la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione  dovuta
ad  ogni  fatto  riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione   di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e'
svincolata  automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione   del
contratto."; 
    e) al comma 7: 
      1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Si  applica
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella  di  cui  al
primo periodo, anche nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e
medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o  consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie
imprese."; 
      2) al quarto periodo, dopo le parole: "e' ridotto  del  15  per
cento"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  anche  cumulabile  con  la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto", al sesto
periodo, le parole:  "rating  di  legalita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "rating di legalita' e rating di impresa" ed  e'  inserito,
in fine, il seguente periodo: "In caso di cumulo delle riduzioni,  la
riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo  che  risulta
dalla riduzione precedente."; 
    f) al comma 8, e' inserito, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
presente comma non si applica  alle  microimprese,  piccole  e  medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese."; 
    g) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le  garanzie
fideiussorie  devono  essere  conformi  allo  schema  tipo   di   cui
all'articolo 103, comma 9.". 
 
          Note all'art. 59: 
              - Si riporta  l'art.  93  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  93  (Garanzie   per   la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. Nei casi di cui  all'articolo  36,
          comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione  appaltante
          non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 
              2. Fermo restando il limite all'utilizzo  del  contante
          di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
          novembre 2007, n. 231, la cauzione puo' essere  costituita,
          a scelta dell'offerente,  in  contanti,  con  bonifico,  in
          assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
          dallo Stato al corso del giorno del  deposito,  presso  una
          sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende
          autorizzate,    a    titolo    di    pegno     a     favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma  8
          e, quanto allo svincolo, il comma 9. 
              3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a  scelta
          dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie
          o assicurative che rispondano ai requisiti di  solvibilita'
          previsti dalle leggi  che  ne  disciplinano  le  rispettive
          attivita'  o  rilasciata  dagli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono  in  via
          esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie  e
          che sono sottoposti a revisione contabile da parte  di  una
          societa'   di   revisione   iscritta   nell'albo   previsto
          dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58 e che abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilita'
          richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957,   secondo   comma,   del   codice   civile,   nonche'
          l'operativita'  della  garanzia  medesima  entro   quindici
          giorni,  a  semplice  richiesta  scritta   della   stazione
          appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno  del  garante  a  rinnovare  la  garanzia,  su
          richiesta  della  stazione  appaltante  nel   corso   della
          procedura, per la durata indicata nel bando,  nel  caso  in
          cui  al  momento  della  sua  scadenza   non   sia   ancora
          intervenuta l'aggiudicazione. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni   fatto
          riconducibile    all'affidatario    o    all'adozione    di
          informazione antimafia interdittiva emessa ai  sensi  degli
          articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n.159; la garanzia e' svincolata automaticamente al momento
          della sottoscrizione del contratto. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo, e' ridotto del 50  per  cento  per  gli  operatori
          economici  ai  quali   venga   rilasciata,   da   organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della  serie  UNI  CEI  ISO  9000.  Si  applica  la
          riduzione del 50 per cento, non cumulabile  con  quella  di
          cui  al  primo   periodo,   anche   nei   confronti   delle
          microimprese, piccole e medie imprese e dei  raggruppamenti
          di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole  e  medie  imprese.
          Nei contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o  forniture,
          l'importo della garanzia e del  suo  eventuale  rinnovo  e'
          ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
          di cui al primo periodo, per  gli  operatori  economici  in
          possesso  di  registrazione  al  sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.
          1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25
          novembre 2009, o del 20 per  cento  per  gli  operatori  in
          possesso di certificazione ambientale ai sensi della  norma
          UNI  ENISO  14001.  Nei  contratti  relativi  a  servizi  o
          forniture, l'importo della garanzia  e  del  suo  eventuale
          rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche  cumulabile  con
          la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per  gli
          operatori economici in possesso, in  relazione  ai  beni  o
          servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore
          dei beni  e  servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del
          marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
          UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2009.   Nei
          contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo
          della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del
          15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di  cui  ai
          periodi primo, secondo, terzo e quarto  per  gli  operatori
          economici che sviluppano un inventario di  gas  ad  effetto
          serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
          climatica (carbon footprint) di  prodotto  ai  sensi  della
          norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni  di  cui
          al presente comma, l'operatore economico segnala,  in  sede
          di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo
          documenta nei modi  prescritti  dalle  norme  vigenti.  Nei
          contratti di servizi e forniture, l'importo della  garanzia
          e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del  30  per  cento,
          non  cumulabile  con  le  riduzioni  di  cui   ai   periodi
          precedenti, per gli operatori  economici  in  possesso  del
          rating  di  legalita'  e  rating   di   impresa   o   della
          attestazione  del  modello  organizzativo,  ai  sensi   del
          decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione  social
          accountability 8000, o di  certificazione  del  sistema  di
          gestione a  tutela  della  sicurezza  e  della  salute  dei
          lavoratori,  o  di  certificazione  OHSAS   18001,   o   di
          certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il  sistema
          di gestione dell'energia o UNI  CEI  11352  riguardante  la
          certificazione di operativita' in qualita' di  ESC  (Energy
          Service Company)  per  l'offerta  qualitativa  dei  servizi
          energetici e per gli operatori economici in possesso  della
          certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
          della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
          riduzioni, la riduzione successiva  deve  essere  calcolata
          sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore,  anche  diverso
          da quello che ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a
          rilasciare la garanzia fideiussoria  per  l'esecuzione  del
          contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104,   qualora
          l'offerente risultasse affidatario. Il presente  comma  non
          si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e  ai
          raggruppamenti temporanei o  consorzi  ordinari  costituiti
          esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
              8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere  conformi
          allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di efficacia della garanzia. 
              10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
          servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
          del piano di sicurezza e  coordinamento  e  ai  compiti  di
          supporto  alle  attivita'  del   responsabile   unico   del
          procedimento.