Art. 61 
 
 
Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 96, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 le  parole:  "presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "presente codice". 
 
          Note all'art. 61: 
              - Si riporta  l'art.  96  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 96 (Costi del ciclo di vita). - 1.  I  costi  del
          ciclo di vita comprendono, in quanto  pertinenti,  tutti  i
          seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
          un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 
                a)     costi      sostenuti      dall'amministrazione
          aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 
                  1) costi relativi all'acquisizione; 
                  2) costi connessi all'utilizzo,  quali  consumo  di
          energia e altre risorse; 
                  3) costi di manutenzione; 
                  4) costi relativi al fine vita,  come  i  costi  di
          raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 
                b) costi imputati a esternalita' ambientali legate ai
          prodotti, servizi o lavori nel corso  del  ciclo  di  vita,
          purche' il loro valore monetario possa essere determinato e
          verificato. Tali costi  possono  includere  i  costi  delle
          emissioni di gas  a  effetto  serra  e  di  altre  sostanze
          inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei
          cambiamenti climatici. 
              2. Quando valutano i costi utilizzando  un  sistema  di
          costi del ciclo di vita, le  stazioni  appaltanti  indicano
          nei documenti di gara  i  dati  che  gli  offerenti  devono
          fornire e il metodo che la stazione appaltante  impieghera'
          al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base
          di tali dati. Per la valutazione dei  costi  imputati  alle
          esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le
          seguenti condizioni: 
                a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e
          non discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto  per
          un'applicazione ripetuta o continua,  lo  stesso  non  deve
          favorire ne' svantaggiare  indebitamente  taluni  operatori
          economici; 
                b) essere accessibile a tutte le parti interessate; 
                c) i dati richiesti devono poter essere  forniti  con
          ragionevole  sforzo  da  operatori  economici   normalmente
          diligenti, compresi gli operatori economici di altri  Stati
          membri, di paesi terzi parti dell'AAP o  di  altri  accordi
          internazionali  che  l'Unione  e'  tenuta  a  rispettare  o
          ratificati dall'Italia. 
              3.  L'allegato  XVIII  al  presente   codice   contiene
          l'elenco  degli  atti  legislativi   dell'Unione   e,   ove
          necessario, degli atti  delegati  attuativi  che  approvano
          metodi comuni per la valutazione del costo,  del  ciclo  di
          vita.".