Art. 63 
 
 
Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 98, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  le  parole:  "dall'aggiudicazione  dell'appalto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dalla conclusione del contratto". 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta  l'art.  98  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).  -
          1.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno   aggiudicato   un
          contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano  un
          avviso  secondo  le  modalita'  di  pubblicazione  di   cui
          all'articolo  72,  conforme  all'allegato  XIV,  Parte   I,
          lettera  D,  relativo  ai  risultati  della  procedura   di
          aggiudicazione, entro trenta giorni dalla  conclusione  del
          contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
              2. Se la gara e' stata indetta mediante  un  avviso  di
          preinformazione e se  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha
          deciso che non aggiudichera' ulteriori appalti nel  periodo
          coperto  dall'avviso  di   preinformazione,   l'avviso   di
          aggiudicazione   contiene   un'indicazione   specifica   al
          riguardo. 
              3.  Nel  caso  di  accordi  quadro  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 54,  le  stazioni  appaltanti  sono  esentate
          dall'obbligo di  inviare  un  avviso  sui  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo e raggruppano gli avvisi sui  risultati  della
          procedura d'appalto per gli  appalti  fondati  sull'accordo
          quadro su base trimestrale. In tal caso, esse  inviano  gli
          avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine  di  ogni
          trimestre. 
              4. Le stazioni  appaltanti  inviano  all'Ufficio  delle
          pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente  a  quanto
          previsto dall'articolo 72, un avviso di  aggiudicazione  di
          appalto entro trenta  giorni  dall'aggiudicazione  di  ogni
          appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse
          possono   tuttavia   raggruppare   gli   avvisi   su   base
          trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al
          piu' tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
              5. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  53,
          talune     informazioni     relative     all'aggiudicazione
          dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
          non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          un particolare operatore  economico,  pubblico  o  privato,
          oppure possa arrecare pregiudizio  alla  concorrenza  leale
          tra operatori economici.".