Art. 78 
 
 
Modifiche all'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole: "regolamentare  o  amministrativa"
sono inserite le seguenti: "pubblicata compatibile con i Trattati"; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) al comma 6, e' sostituito, in  fine,  il  segno:  ";"  con  il
seguente: ".". 
 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo). - 1.
          Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si  applicano
          le  norme  che  seguono  e,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad  esclusione
          delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49
          si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e  5  e  alle
          note generali dell'Appendice 1  dell'Unione  europea  della
          AAP e agli altri  accordi  internazionali  a  cui  l'Unione
          europea e' vincolata. 
              2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano
          agli   enti   aggiudicatori   che   sono    amministrazioni
          aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono  una  delle
          attivita'  previste  dagli  articoli  da  115  a  121;   si
          applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non  essendo
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   imprese   pubbliche,
          annoverano tra le loro attivita' una o piu'  attivita'  tra
          quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed  operano  in
          virtu' di diritti speciali o esclusivi. 
              3. Ai fini del presente articolo, per diritti  speciali
          o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo  Stato  o
          dagli  enti  locali  mediante   disposizione   legislativa,
          regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i
          Trattati, avente l'effetto di riservare a uno o  piu'  enti
          l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da  115
          a 121 e di  incidere  sostanzialmente  sulla  capacita'  di
          altri enti di esercitare tale attivita'. 
              4. Non costituiscono diritti speciali o  esclusivi,  ai
          sensi del comma 3, i diritti  concessi  in  virtu'  di  una
          procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi.
          A tali fini,  oltre  alle  procedure  di  cui  al  presente
          codice, costituiscono  procedure  idonee  ad  escludere  la
          sussistenza  di  diritti  speciali  o  esclusivi  tutte  le
          procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE
          del Parlamento  e  del  Consiglio  in  grado  di  garantire
          un'adeguata trasparenza. 
              5. (abrogato). 
              6.  Per  i  servizi  di  ricerca   e   sviluppo   trova
          applicazione quanto previsto dall'articolo 158. 
              7. Ai fini degli articoli 115, 116  e  117  il  termine
          «alimentazione»  comprende   la   generazione,   produzione
          nonche' la vendita all'ingrosso e al  dettaglio.  Tuttavia,
          la produzione di gas  sotto  forma  di  estrazione  rientra
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 121. 
              8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei  settori
          speciali si applicano le norme di cui  agli  articoli  100,
          105, 106, 108 e 112.".