Art. 84 
 
 
Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 136 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "possono includere" sono
sostituite dalla seguente: "includono"; 
    b) al comma 3, le parole: "85, 86 e  88"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "85, 86, 87 e 88". 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta l'articolo 136 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 136 (Applicabilita' dei motivi  di  esclusione  e
          dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di
          qualificazione). - 1. Le norme e i  criteri  oggettivi  per
          l'esclusione e la selezione degli operatori  economici  che
          richiedono  di  essere  qualificati  in   un   sistema   di
          qualificazione  e  le  norme  e  i  criteri  oggettivi  per
          l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti
          nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi
          competitivi  oppure  nei  partenariati  per   l'innovazione
          includono i motivi di esclusione  di  cui  all'articolo  80
          alle condizioni stabilite  in  detto  articolo.  Se  l'ente
          aggiudicatore e'  un'amministrazione  aggiudicatrice,  tali
          criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di  cui
          all'articolo  80  alle  condizioni   stabilite   in   detto
          articolo. 
              2. I criteri e le norme  di  cui  al  comma  1  possono
          comprendere i criteri di selezione di cui  all'articolo  83
          alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare
          per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti  sul
          fatturato annuale, come  previsto  dal  comma  5  di  detto
          articolo. 
              3. Per le finalita' dei commi 1 e 2, si  applicano  gli
          articoli 85, 86, 87 e 88.".