Art. 9 
 
 
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo  18  aprile
                             2016, n. 50 
 
  1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
50, e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis (Altri appalti esclusi).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente codice non si  applicano  agli  appalti  aventi  ad  oggetto
l'acquisto di prodotti  agricoli  e  alimentari  per  un  valore  non
superiore a 10.000  euro  annui  per  ciascuna  impresa,  da  imprese
agricole  singole  o  associate  situati   in   comuni   classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani  predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.".