Art. 95 
 
 
Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 154 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "24, comma  5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "24, comma 2"; 
    b) al comma 4, le parole: "Il secondo grado, avente ad oggetto la
presentazione del" sono sostituite dalle seguenti: "Il secondo grado,
avente ad oggetto l'acquisizione del". 
 
          Note all'art. 95: 
              - Si riporta l'articolo 154 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione
          e selezione dei  partecipanti).  -  1.  Per  organizzare  i
          concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano
          procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II,  III
          e IV della Parte II e del presente capo. 
              2. L'ammissione  alla  partecipazione  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata: 
                a) al territorio della Repubblica o a  una  parte  di
          esso; 
                b)  dal  fatto  che  i  partecipanti  debbono  essere
          persone fisiche o persone giuridiche. 
              3.  Sono  ammessi  a   partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i  soggetti  in  possesso  dei
          requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24,
          comma 2. I  requisiti  di  qualificazione  devono  comunque
          consentire condizioni di accesso  e  partecipazione  per  i
          piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e  per
          i giovani professionisti. 
              4. In caso di intervento  di  particolare  rilevanza  e
          complessita',  la  stazione   appaltante   puo'   procedere
          all'esperimento di un concorso di progettazione  articolato
          in  due  gradi.  Il  secondo  grado,  avente   ad   oggetto
          l'acquisizione del progetto di fattibilita', si svolge  tra
          i  soggetti  individuati  attraverso  la   valutazione   di
          proposte di idee presentate nel primo grado  e  selezionate
          senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di
          premi. Al  vincitore  del  concorso,  se  in  possesso  dei
          requisiti previsti, puo' essere affidato  l'incarico  della
          progettazione definitiva  ed  esecutiva  a  condizione  che
          detta  possibilita'  e  il  relativo  corrispettivo   siano
          previsti nel bando. 
              5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,
          possono procedere all'esperimento di  un  concorso  in  due
          fasi, la prima avente ad oggetto  la  presentazione  di  un
          progetto di fattibilita' e la seconda avente ad oggetto  la
          presentazione  di  un   progetto   definitivo   a   livello
          architettonico e a livello di progetto di fattibilita'  per
          la  parte  strutturale  ed  impiantistica.  Il  bando  puo'
          altresi'  prevedere  l'affidamento  diretto   dell'incarico
          relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia
          presentato il migliore progetto definitivo.".