Art. 98 
 
 
Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  "comma  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 6"; 
    b) al comma 3, primo periodo, le parole:  ",  limitatamente  agli
appalti pubblici di lavori," sono soppresse. 
 
          Note all'art. 98: 
              - Si riporta l'articolo 159 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 159 (Difesa e sicurezza). -  1.  Le  disposizioni
          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici
          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal
          suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1,  comma
          6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
          di  sicurezza  dello  Stato  non  possa  essere   garantita
          mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere  la
          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di
          aggiudicazione dell'appalto. 
              2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori  della
          difesa e della sicurezza di cui al decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente
          codice fatta eccezione per  le  concessioni  relative  alle
          ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,
          n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 del citato
          decreto legislativo. 
              3. In deroga all'articolo  31  l'amministrazione  della
          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei
          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile
          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del
          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del
          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico amministrative. 
              4. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le
          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle
          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto
          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,
          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo
          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali
          non si applicano i limiti di importo  di  cui  all'articolo
          36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui
          al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20. 
              5.    Per    gli    acquisti    eseguiti     all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".