Art. 99 
 
 
Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "pregiudizio alla  pubblica"  sono
inserite le seguenti: "e privata"; 
    b) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole: "lettera c)," sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: "calamitoso che ha comportato
la" sono sostituite dalle seguenti: ", e comunque per un termine  non
superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero  entro
il termine stabilito dalla eventuale" e le parole: "legge n. 225  del
1992 e in tali circostanze" sono sostituite dalle seguenti: "legge n.
225 del  1992;  in  tali  circostanze  ed  entro  i  medesimi  limiti
temporali"; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Qualora si adottino
le procedure di affidamento in condizioni di somma  urgenza  previste
dal  presente  articolo,  nonche',  limitatamente  ad  emergenze   di
protezione civile, le procedure di  cui  all'articolo  63,  comma  2,
lettera  c),  e  vi  sia  l'esigenza  impellente  di  assicurare   la
tempestiva  esecuzione  del  contratto,  gli  affidatari  dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei  requisiti
di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti  di  uguale
importo   mediante   procedura   ordinaria,   che   l'amministrazione
aggiudicatrice controlla  in  termine  congruo,  compatibile  con  la
gestione  della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
superiore  a  sessanta  giorni  dall'affidamento.   L'amministrazione
aggiudicatrice da' conto, con adeguata motivazione,  nel  primo  atto
successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei  relativi
presupposti; in ogni caso non e' possibile  procedere  al  pagamento,
anche  parziale,  in  assenza  delle  relative  verifiche   positive.
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un
operatore  privo   dei   predetti   requisiti,   le   amministrazioni
aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il  pagamento  del
valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il  rimborso   delle   spese
eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione della parte  rimanente,
nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono  alle  segnalazioni
alle competenti autorita'."; 
    d) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 6," sono inserite
le seguenti: "di importo pari o superiore a 40.000 euro," e  dopo  le
parole:  "ufficiali  di  riferimento,"  sono  inserite  le  seguenti:
"laddove i tempi resi necessari dalla circostanza  di  somma  urgenza
non consentano il ricorso alle procedure ordinarie,". 
 
          Note all'art. 99: 
              - Si riporta l'art. 163 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 163 (Procedure in caso  di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile). - 1. In circostanze  di  somma  urgenza
          che non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
          responsabile    del    procedimento    e     il     tecnico
          dell'amministrazione  competente  che  si  reca  prima  sul
          luogo, puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del
          verbale, in cui sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di
          urgenza, le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori
          necessari  per  rimuoverlo,  la  immediata  esecuzione  dei
          lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro  o  di  quanto
          indispensabile per rimuovere lo stato di  pregiudizio  alla
          pubblica e privata incolumita'. 
              2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere
          affidata in forma diretta ad uno o piu' operatori economici
          individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
          dell'amministrazione competente. 
              3.  Il  corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18  agosto  2000  n.
          267 e successive modificazioni e integrazioni. 
              5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
          somma urgenza, non riporti  l'approvazione  del  competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
              6. Costituisce circostanza di somma  urgenza,  ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,
          n.  225,  ovvero  la  ragionevole  previsione,   ai   sensi
          dell'articolo  3  della  medesima   legge,   dell'imminente
          verificarsi di detti eventi,  che  richiede  l'adozione  di
          misure  indilazionabili,  e  nei   limiti   dello   stretto
          necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma
          urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche'  non
          risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose  per
          la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,  e
          comunque per un termine non  superiore  a  quindici  giorni
          dall'insorgere  dell'evento,  ovvero   entro   il   termine
          stabilito  dalla  eventuale  declaratoria  dello  stato  di
          emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
          del 1992; in tali circostanze ed entro  i  medesimi  limiti
          temporali   le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          procedere all'affidamento di appalti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture con le procedure previste nel  presente
          articolo. 
              7. Qualora si adottino le procedure di  affidamento  in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'. 
              8.  In  via  eccezionale,  nella  misura   strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225  del
          1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
          articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
          o superiore alla soglia europea. 
              9. Limitatamente agli appalti pubblici di  forniture  e
          servizi di cui al comma 6, di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro, per i quali non siano disponibili  elenchi  di
          prezzi definiti mediante l'utilizzo di  prezzari  ufficiali
          di  riferimento,  laddove  i  tempi  resi  necessari  dalla
          circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
          procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a  fornire
          i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
          stabilito consensualmente tra le parti e  ad  accettare  la
          determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita
          valutazione di congruita'. A tal fine il  responsabile  del
          procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente  ai
          documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
          sessanta giorni rende il proprio  parere  sulla  congruita'
          del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono  esperibili
          i normali rimedi di legge mediante  ricorso  ai  competenti
          organi   di   giustizia    amministrativa.    Nelle    more
          dell'acquisizione del parere di congruita'  si  procede  al
          pagamento del 50% (percento) del prezzo provvisorio. 
              10. Sul profilo del  committente  sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative.".