Art. 11 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis.  L'Organismo
indipendente di  valutazione  della  performance  e'  costituito,  di
norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento  della
funzione pubblica  definisce  i  criteri  sulla  base  dei  quali  le
amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
  2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi  in
cui sono istituiti Organismi in forma associata  tra  piu'  pubbliche
amministrazioni.»; 
    c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  anche  formulando   proposte   e   raccomandazioni   ai   vertici
amministrativi»; 
      2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione
pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»; 
      3) alla lettera c),  dopo  le  parole  «all'articolo  10»  sono
inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa  sia  redatta  in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione  ai  cittadini  e
agli altri utenti finali»; 
      4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e  valutazione»
sono  inserite  le  seguenti:  «con  particolare   riferimento   alla
significativa differenziazione dei giudizi  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera d)»; 
      5)  alla  lettera  f)  le  parole  «dalla  Commissione  di  cui
all'articolo 13» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal  Dipartimento
della funzione pubblica sulla base  del  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»; 
      6) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Gli
Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui  al
comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione
sulla  performance,  tenendo  conto  anche  delle  risultanze   delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini  o  degli
altri utenti finali per le attivita' e i  servizi  rivolti,  nonche',
ove presenti, dei risultati  prodotti  dalle  indagini  svolte  dalle
agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai  soggetti
appartenenti  alla  rete   nazionale   per   la   valutazione   delle
amministrazioni pubbliche, di cui al decreto  emanato  in  attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle
elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,  secondo  le   modalita'
indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 
  4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo
indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti  e  documenti
in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento  dei  propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di  protezione  dei
dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.  L'Organismo
ha  altresi'  accesso  diretto  a   tutti   i   sistemi   informativi
dell'amministrazione,  ivi  incluso  il  sistema  di   controllo   di
gestione,  e   puo'   accedere   a   tutti   i   luoghi   all'interno
dell'amministrazione, al fine di  svolgere  le  verifiche  necessarie
all'espletamento delle  proprie  funzioni,  potendo  agire  anche  in
collaborazione  con  gli  organismi  di  controllo   di   regolarita'
amministrativa  e  contabile  dell'amministrazione.   Nel   caso   di
riscontro  di  gravi  irregolarita',  l'Organismo   indipendente   di
valutazione  effettua  ogni  opportuna   segnalazione   agli   organi
competenti.»; 
    d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite  le
seguenti: «tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o». 
  2. Dopo  l'articolo  14  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  14-bis
(Elenco, durata e requisiti  dei  componenti  degli  OIV).  -  1.  Il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  tiene  e  aggiorna  l'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto  adottato   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
  2.  La  nomina  dell'organismo  indipendente  di   valutazione   e'
effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra  gli
iscritti all'elenco di cui al comma  1,  previa  procedura  selettiva
pubblica. 
  3.   La   durata   dell'incarico   di   componente   dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di  tre  anni,  rinnovabile  una  sola
volta presso la stessa amministrazione,  previa  procedura  selettiva
pubblica. 
  4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione avviene sulla base di  criteri  selettivi
che  favoriscono  il  merito  e  le  conoscenze  specialistiche,  nel
rispetto  di  requisiti  generali,  di  integrita'  e  di  competenza
individuati ai sensi del comma 1. 
  5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli  obblighi
di aggiornamento professionale e formazione continua posti  a  carico
degli iscritti all'elenco nazionale dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di valutazione. 
  6.  Le  nomine  e  i  rinnovi  dei   componenti   degli   Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza  delle
modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e  dal  presente
articolo.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  segnala  alle
amministrazioni    interessate    l'inosservanza    delle    predette
disposizioni.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.
          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di
          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,
          del decreto legge n. 90 del 2014; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.».