Art. 14 
 
                      Modifiche all'articolo 21 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  il
comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ogni   amministrazione
pubblica,  nell'ambito  delle  risorse  di   cui   al   comma   3-bis
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  puo'
attribuire  un  bonus  annuale  al  quale  concorre   il   personale,
dirigenziale e non, cui e' attribuita una valutazione di eccellenza.»
. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze).  -  1.  Ogni
          amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di  cui
          al comma 3-bis dell'art.  45  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, puo' attribuire  un  bonus  annuale  al
          quale concorre il personale, dirigenziale  e  non,  cui  e'
          attribuita una valutazione di eccellenza. 
              2.   Nei   limiti   delle   risorse   disponibili,   la
          contrattazione collettiva nazionale  determina  l'ammontare
          del bonus annuale delle eccellenze. 
              3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
          comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui  agli
          articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 
              4.  Entro  il  mese  di  aprile  di   ogni   anno,   le
          amministrazioni pubbliche, a conclusione  del  processo  di
          valutazione della performance, assegnano  al  personale  il
          bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».