Art. 3 
 
 
    Accesso al Fondo di solidarieta' tramite procedura arbitrale 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9,  comma  10,  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119,  gli  investitori  che  intendono
accedere,  ai  sensi  del  medesimo  comma  10  dell'articolo  9  del
decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,  alle  risorse  del  Fondo  di
solidarieta' possono ricorrere  al  collegio  arbitrale,  secondo  le
modalita' indicate nel presente decreto. 
  2.  L'accesso,  tramite  la  procedura  arbitrale,  al   Fondo   di
solidarieta' e le relative  prestazioni  costituiscono  modalita'  di
ristoro del pregiudizio  subito  dall'investitore  in  ragione  della
violazione degli obblighi di informazione, diligenza,  correttezza  e
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nella prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento relativi alla sottoscrizione  e  al  collocamento  degli
strumenti finanziari subordinati. 
  3. Il Fondo, entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del
presente decreto, propone agli investitori, nelle forme  dell'offerta
al pubblico, la facolta' di determinazione della prestazione  di  cui
al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine,  adeguate  forme
di pubblicita' dell'offerta. 
  4. Il ricorso e' redatto  avvalendosi  esclusivamente  di  apposito
modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della  Camera
arbitrale  ed  e'  presentato  in  via  telematica   mediante   posta
elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su  supporto
cartaceo al Collegio arbitrale individuato ai sensi del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  1,  comma
859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso deve contenere: 
    a) il nome,  il  cognome,  la  residenza,  il  codice  fiscale  e
l'elezione di un domicilio, anche digitale; 
    b) la Banca in liquidazione tramite  la  quale  l'investitore  ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati; 
    c)  gli  strumenti  finanziari  subordinati  di  proprieta',  con
indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto
della  proprieta',   dell'eventuale   corrispettivo   pagato,   degli
eventuali oneri  e  spese  direttamente  connessi  all'operazione  di
acquisto e del codice ISIN; 
    d) l'importo del ristoro domandato. 
  5. L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed
espone le circostanze rilevanti a fondamento della  pretesa,  nonche'
allega ad esso i seguenti documenti, secondo le modalita' specificate
nell'apposito modulo di cui al comma 4: 
    a) il contratto quadro relativo ai servizi  d'investimento  nella
prestazione dei quali sono stati in qualsiasi forma e  con  qualsiasi
modalita' acquistati o sottoscritti  dall'investitore  gli  strumenti
finanziari subordinati; 
    b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione; 
    c) l'attestazione degli ordini eseguiti; 
    d) gli altri atti e documenti rilevanti per  la  domanda,  tra  i
quali, ove posseduti: 
      il documento sui rischi generali dell'investimento; 
      la scheda prodotto o altra documentazione informativa  relativa
ai predetti strumenti finanziari; 
      i rendiconti periodici. 
  6. Quando l'investitore non dispone, neanche in  copia,  di  uno  o
piu' degli atti e documenti  di  cui  al  comma  5,  ne  fa  espressa
menzione  nel  ricorso,  specificando  se   essi   non   sono   stati
sottoscritti dall'investitore medesimo o se non ne ha ricevuto  copia
dalla  Banca  in  liquidazione,  ovvero   se   ne   ha   perduto   la
disponibilita'. In tali casi gli atti sono trasmessi dalla Banca  che
ne e' in possesso. 
  7. La presentazione del ricorso al Collegio  arbitrale  vale  quale
accettazione irrevocabile dell'offerta  di  determinazione  arbitrale
della prestazione, formulata ai sensi del comma 3. 
  8. Il procedimento arbitrale e' gratuito per le parti. 
  9. Per quanto non previsto dal presente regolamento,  si  applicano
le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  (codice
dell'amministrazione digitale). 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  del  comma  10  dell'art.  9  del  citato
          decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle note all'art.
          2. 
              - Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge
          n. 208 del 2015 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.