Art. 4 
 
 
      Modalita' di accesso al fondo tramite procedura arbitrale 
 
  1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a  pena
di decadenza, entro quattro  mesi  dalla  data  dell'offerta  di  cui
all'articolo 3,  comma  3.  Ricevuto  il  fascicolo  informatico  del
procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale,  il  Presidente
del Collegio dispone la comunicazione  delle  eventuali  difese  alla
parte ricorrente e convoca senza ritardo ne' formalita' la seduta del
collegio destinata alla  trattazione  ed  eventuale  decisione  della
controversia. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, resta salva  la  facolta'
di  proporre  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria   azione   per   il
risarcimento  del  danno  nei   confronti   del   soggetto   ritenuto
responsabile.  La  proposizione  di   tale   azione   e'   causa   di
improcedibilita' del ricorso di cui al comma 1. La  medesima  azione,
proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o
l'efficacia del lodo nei confronti del Fondo. 
  3. La  presentazione  del  ricorso  avviene  secondo  le  modalita'
indicate nel modulo di cui al comma 4 dell'articolo 3,  e  per  posta
elettronica certificata se il ricorrente si avvale dell'assistenza di
soggetto abilitato ovvero di associazione di tutela dei consumatori o
dei risparmiatori.