Art. 7 Criteri di quantificazione delle prestazioni 1. L'accertamento, all'esito del procedimento arbitrale, della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, comporta il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2. 2. Fermo quanto previsto nel comma precedente, la liquidazione della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del codice civile, determinando l'importo al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto della proprieta' degli strumenti finanziari subordinati nonche' della differenza, se positiva, tra il rendimento di tali strumenti finanziari percepito dall'investitore e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure in luogo di quest'ultimo il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile: «c.c. art. 2056. Valutazione dei danni. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.». - Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle note alle premesse.