Art. 7 
 
 
            Criteri di quantificazione delle prestazioni 
 
  1. L'accertamento,  all'esito  del  procedimento  arbitrale,  della
ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2,  comporta
il riconoscimento della prestazione in favore  del  ricorrente  nella
misura ritenuta congrua dal Collegio  arbitrale  sulla  base  di  una
valutazione del caso concreto,  fino  ad  un  massimo  corrispondente
all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e
differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2. 
  2. Fermo quanto previsto  nel  comma  precedente,  la  liquidazione
della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del
codice civile, determinando l'importo  al  netto  di  oneri  e  spese
direttamente connessi all'operazione  di  acquisto  della  proprieta'
degli strumenti finanziari subordinati nonche' della  differenza,  se
positiva, tra il rendimento di tali  strumenti  finanziari  percepito
dall'investitore e il rendimento di mercato di un  Buono  del  Tesoro
poliennale in corso di emissione di  durata  finanziaria  equivalente
oppure in  luogo  di  quest'ultimo  il  rendimento  ricavato  tramite
interpolazione lineare di Buoni del Tesoro  poliennali  in  corso  di
emissione aventi durata finanziaria piu'  vicina,  calcolata  secondo
quanto disposto dall'articolo 9, commi 4  e  5  del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile: 
              «c.c. art. 2056. Valutazione dei danni. 
              Il  risarcimento  dovuto   al   danneggiato   si   deve
          determinare secondo le disposizioni  degli  articoli  1223,
          1226 e 1227. 
              Il lucro cessante e'  valutato  dal  giudice  con  equo
          apprezzamento delle circostanze del caso.». 
          - Il  testo  dei  commi  4  e  5  dell'art.  9  del  citato
          decreto-legge n. 59 del 2016 e' riportato nelle  note  alle
          premesse.