Art. 2 
 
 
                        Procedura di rilascio 
 
  1.  Il  soggetto  interessato  presenta  istanza  di  rilascio  del
documento  unico  di  cui   all'articolo   1   in   sede   di   prima
immatricolazione o di  reimmatricolazione  o  del  suo  aggiornamento
conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo,  corredata
dalla relativa documentazione e avvalendosi di un  modello  unificato
definito  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito l'ACI, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) presso qualsiasi Sportello telematico  dell'automobilista,  di
seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente  della
Repubblica 19  settembre  2000,  n.  358,  ivi  compresi  gli  Uffici
dell'ACI in quanto STA; 
    b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito
UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di  applicazione  del  decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in
sede  di  prima  immatricolazione,   di   reimmatricolazione   o   di
aggiornamento, e'  corrisposta  una  tariffa  unica  determinata  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, da adottare entro il  termine  perentorio  del  30  aprile
2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente  rappresentative
delle imprese di  consulenza  automobilistica,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine
di  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data  di   ricezione   della
richiesta.  Tale  tariffa  e'  determinata  in  misura  comunque  non
superiore alla  somma  dell'importo  delle  due  tariffe  previste  a
normativa vigente,  tenuto  conto  dei  costi  dei  servizi.  Con  il
medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta  di
bollo unificata in misura tale da assicurare che siano  garantiti,  a
seguito dell'unificazione dei documenti  di  cui  all'articolo  1,  i
medesimi effetti finanziari previsti  a  legislazione  vigente  senza
impatti negativi  sui  saldi  di  bilancio  e  sono  disciplinate  le
modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in  maniera  diretta  e
alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a  situazioni
giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA,  continuano
ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge
1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste  al  primo
periodo  e'  disposto  l'aggiornamento  della   tariffa   unica.   Il
versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo  unificata  e'
consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico  o  on
line. I risparmi nella gestione dei dati determinati  dall'attuazione
della presente disciplina sono integralmente destinati  a  ridurre  i
costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al
presente comma, in sede di prima applicazione  la  tariffa  unica  e'
determinata quale  somma  delle  due  tariffe  previste  a  normativa
vigente e l'importo dell'imposta di bollo  unificata  e'  determinato
quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute  a  normativa
vigente  per  ciascuna  tipologia  di  documento.  Con  le   medesime
modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI  e  alla
motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari  all'importo
della tariffa rispettivamente prevista a  legislazione  vigente.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  disposto
l'aggiornamento  della  tariffa  di  cui  all'ottavo   periodo,   con
eventuale adeguamento degli  importi  di  competenza  rispettivamente
dell'ACI e della motorizzazione civile. 
  3. Le istanze e la relativa  documentazione  sono  trasmesse  dagli
uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  seguito
denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di  cui
agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285. 
  4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per  via
telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo  stato  giuridico
del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico. 
  5. Il CED, dopo aver verificato la  congruenza  dei  dati  ricevuti
anche utilizzando le procedure di validazione  messe  a  disposizione
dal sistema informativo del PRA, consente agli  STA  e  agli  UMC  di
stampare la carta di circolazione. 
  6.  Gli  Uffici  ACI-PRA  provvedono  alle   iscrizioni   ed   alle
trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli  articoli  2683  e
seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15  marzo  1927,
n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio  1928,  n.  510,  e  nelle
altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli  uffici  del
PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre
giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione,  ricusano
la formalita' di iscrizione o di trascrizione e  ne  danno  immediata
comunicazione allo STA richiedente  e  all'UMC  competente,  ai  fini
dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli  atti  conseguenti  ai
sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  7. Le istanze  volte  alla  annotazione  nel  PRA  di  privilegi  e
ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli  STA,
che le  inoltrano  telematicamente  agli  uffici  del  PRA,  i  quali
provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per  via
telematica  al  CED,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma   3.   I
provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello  stesso  sono
notificati dal concessionario della riscossione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico
con il CED, che telematicamente li comunica  al  sistema  informativo
del PRA. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante  norme  per  la
          semplificazione    del    procedimento    relativo     alla
          immatricolazione,  ai  passaggi  di   proprieta'   e   alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo  1999,  n.
          50), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre
          2000, n. 285. 
              - La legge 1° dicembre 1986,  n.  870  (Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero dei  trasporti),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. n. 117. 
              - Si riportano gli  articoli  225  e  226  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art.  225  (Istituzione   di   archivi   ed   anagrafe
          nazionali). - 1. Ai fini della  sicurezza  stradale  e  per
          rendere possibile l'acquisizione  dei  dati  inerenti  allo
          stato delle strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e  dei
          relativi mutamenti, sono istituiti: 
                a) presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un archivio nazionale delle strade; 
                b) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          un archivio nazionale dei veicoli; 
                c) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          un'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  che
          include anche incidenti e violazioni.». 
              «Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  e'  istituito  l'archivio  nazionale  delle
          strade,  che  comprende  tutte  le  strade   distinte   per
          categorie, come indicato nell'art. 2. 
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10. 
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.  Previa  apposita  istanza,   gli   uffici   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia qualificato  interesse,  certificazione  relativa  ai
          dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,  macchine
          agricole e macchine operatrici; i  relativi  costi  sono  a
          totale carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri. 
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento. 
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale. 
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.». 
              - Gli articoli 2683 e seguenti del codice  civile  sono
          inseriti nel libro VI «Della tutela dei diritti», titolo  I
          «Della trascrizione», capo III  «Della  trascrizione  degli
          atti relativi ad alcuni beni  mobili»,  sezione  I,  «Della
          trascrizione relativamente alle  navi,  agli  aeromobili  e
          agli autoveicoli». 
              -  Il  regio  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.   436
          (Disciplina   dei   contratti   di   compravendita    degli
          autoveicoli   ed   istituzione   del   Pubblico    registro
          automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   Club
          d'Italia), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          1927, n. 84, e' stato convertito dalla  legge  19  febbraio
          1928, n. 510, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  marzo
          1928, n. 75. 
              - Si riportano i commi 3  e  4  dell'articolo  101  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 101 (Produzione,  distribuzione,  restituzione  e
          ritiro delle targhe). - (Omissis). 
              3. Le targhe del veicolo e  il  relativo  documento  di
          circolazione   devono   essere    restituiti    all'ufficio
          competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  in
          caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione  al  P.R.A.
          entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 
              4. Nel caso di mancato adempimento  degli  obblighi  di
          cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri, su apposita segnalazione  dell'ufficio
          del P.R.A., provvede, tramite gli  organi  di  polizia,  al
          ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 
              (Omissis).».