Art. 2 Procedura di rilascio 1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici dell'ACI in quanto STA; b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, e' corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa e' determinata in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste al primo periodo e' disposto l'aggiornamento della tariffa unica. Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata e' consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico o on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica e' determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata e' determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'aggiornamento della tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile. 3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico. 5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione. 6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalita' di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285. - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. n. 117. - Si riportano gli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade; b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli; c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.». «Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale. 11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. 12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.». - Gli articoli 2683 e seguenti del codice civile sono inseriti nel libro VI «Della tutela dei diritti», titolo I «Della trascrizione», capo III «Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili», sezione I, «Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli». - Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1927, n. 84, e' stato convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1928, n. 75. - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe). - (Omissis). 3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (Omissis).».