Art. 6 
 
 
                       Comunicazioni dell'INPS 
 
  1.  In  esito  all'esame  della  domanda  di  riconoscimento  delle
condizioni per l'accesso  all'APE  sociale  di  cui  all'articolo  4,
l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed
entro il 30 giugno dell'anno 2018: 
    a) il riconoscimento  delle  condizioni,  con  indicazione  della
prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata  la
sussistenza delle condizioni e sia verificata  la  sussistenza  della
relativa copertura  finanziaria  in  esito  al  monitoraggio  di  cui
all'articolo 11; 
    b) il riconoscimento delle  condizioni,  con  differimento  della
decorrenza dell'APE sociale in ragione  dell'insufficiente  copertura
finanziaria. In tal caso la prima data utile  per  l'accesso  all'APE
sociale viene comunicata in data successiva in esito al  monitoraggio
di cui all'articolo 11; 
    c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le  necessarie
condizioni. 
  2.  L'INPS  comunica  all'interessato  l'esito  delle  domande   di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE  sociale  prese
in considerazione ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno.