Art. 8 Spese di conciliazione 1. Le spese di conciliazione prevedono le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, l'onorario del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza tecnica. 2. Per le spese a copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' dell'ufficio di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni a titolo di lavoro straordinario effettuate dal personale, parametrati secondo quanto riportato nella tabella A allegata al presente decreto, da considerarsi comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione, nonche' l'importo fisso per ciascuna procedura per l'utilizzo di beni strumentali e di cancelleria previsto nella medesima tabella A. 3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sulla base degli scaglioni di valore della controversia e delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a seconda della complessita' del procedimento. 4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile. 5. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o sussista notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi e' previsto un deposito in acconto, quantificato sul valore della controversia, al cui versamento e' condizionato l'avvio del procedimento. Detto deposito dovra' essere versato dalle parti, prima dell'inizio del primo incontro di conciliazione, in misura non superiore alla meta' della media tra il minimo e il massimo del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento, indicati nella tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla tabella B possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di adeguamento ai livelli eventualmente stabiliti in sede europea. 7. Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra' essere versato prima della consegna del verbale. Se una parte non aderisce non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui che ha attivato il procedimento, il quale pero' a causa della mancata adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le spese da corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300. 8. Ove una delle parti intenda rinunciare al procedimento di conciliazione, l'ufficio di segreteria provvede a restituire alla controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento per le spese di segreteria. 9. L'onorario per i consulenti tecnici, dovuto dalle parti, e' liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e come riportato nella tabella C allegata al presente decreto, ove sono inseriti i vari scaglioni di valore della perizia ai quali corrispondono le percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo ad un massimo, da attribuirsi a seconda della complessita' della prestazione fornita. 10. Le spese di conciliazione sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Alfano Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1567
Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A): «Art. 49 (L) (Elenco delle spettanze). - 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.» «Art. 50 (L) (Misura degli onorari). - 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.» «Art. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili). - 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.» «Art. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari). - 1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.» «Art. 53 (L) (Incarichi collegiali). - 1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.» «Art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari). - 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.». « Art. 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio). - 1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico. 2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.» «Art. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico). - 1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. 3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50. 4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.» «Art. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato). - 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.» «Art. 58 (L) (Indennita' di custodia). - 1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione. 2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.». - Si riporta l'art. 11 della tabella di cui all'allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2002, n. 182: «Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%; da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.».