Art. 8 
 
                       Spese di conciliazione 
 
  1. Le spese di conciliazione prevedono le  spese  a  copertura  dei
costi   effettivamente   sostenuti   dall'amministrazione   per    lo
svolgimento delle attivita' dell'ufficio  di  segreteria,  l'onorario
del conciliatore, nonche' eventuali onorari aggiuntivi per consulenza
tecnica. 
  2. Per le spese a  copertura  dei  costi  effettivamente  sostenuti
dall'amministrazione per lo svolgimento delle attivita'  dell'ufficio
di segreteria, sono dovuti dalle parti gli importi per le prestazioni
a  titolo  di  lavoro   straordinario   effettuate   dal   personale,
parametrati secondo quanto riportato  nella  tabella  A  allegata  al
presente decreto, da considerarsi comprensivi  anche  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione, nonche'  l'importo  fisso  per  ciascuna
procedura  per  l'utilizzo  di  beni  strumentali  e  di  cancelleria
previsto nella medesima tabella A. 
  3. Per l'onorario del conciliatore, che rimane fisso anche nel caso
di mutamento del conciliatore nel corso del procedimento, sono dovuti
dalle parti gli importi indicati nella tabella B allegata al presente
decreto, sulla base degli scaglioni di valore  della  controversia  e
delle relative tariffe, da un minimo ad un massimo, a  seconda  della
complessita' del procedimento. 
  4. Il valore della lite e' indicato nella domanda di  conciliazione
a norma del codice di procedura civile. 
  5. Qualora  il  valore  risulti  indeterminato,  indeterminabile  o
sussista notevole divergenza tra le parti  sulla  stima,  l'Organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 
  6. Sulle spese di conciliazione da corrispondersi  e'  previsto  un
deposito in acconto, quantificato sul valore della  controversia,  al
cui  versamento  e'  condizionato  l'avvio  del  procedimento.  Detto
deposito dovra' essere versato dalle  parti,  prima  dell'inizio  del
primo incontro di conciliazione, in misura non superiore  alla  meta'
della media tra il minimo  e  il  massimo  del  compenso  liquidabile
secondo  gli  scaglioni  tariffari  di  riferimento,  indicati  nella
tabella B allegata al presente decreto. I valori di cui alla  tabella
B  possono  essere  modificati  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti ai  fini  di  adeguamento  ai  livelli
eventualmente stabiliti in sede europea. 
  7. Le spese di conciliazione sono  dovute  in  solido  da  ciascuna
parte che ha aderito al procedimento stesso e il saldo dovra'  essere
versato prima della consegna del verbale. Se una parte  non  aderisce
non e' tenuta al pagamento di alcuna spesa, mentre per colui  che  ha
attivato il procedimento,  il  quale  pero'  a  causa  della  mancata
adesione della controparte non ha neppure avuto inizio, le  spese  da
corrispondersi sono stabilite nella misura forfettaria di euro 300. 
  8. Ove una  delle  parti  intenda  rinunciare  al  procedimento  di
conciliazione, l'ufficio di segreteria  provvede  a  restituire  alla
controparte quanto da essa versato, detratto il 10 per cento  per  le
spese di segreteria. 
  9. L'onorario per i consulenti  tecnici,  dovuto  dalle  parti,  e'
liquidato dal conciliatore, ai sensi degli articoli da 49  a  58  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   nella   misura   derivante
dall'applicazione dell'articolo 11 della tabella di cui  all'allegato
al decreto del Ministro della giustizia 30  maggio  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, e  come  riportato
nella tabella C allegata al presente decreto,  ove  sono  inseriti  i
vari scaglioni di valore della  perizia  ai  quali  corrispondono  le
percentuali per il calcolo dell'onorario stesso, da un minimo  ad  un
massimo,  da  attribuirsi  a   seconda   della   complessita'   della
prestazione fornita. 
  10. Le spese di conciliazione sono  versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  su
apposito capitolo  di  spesa  istituito  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 maggio 2017 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Boschi 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Delrio 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Alfano 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1567 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riportano gli articoli da 49 a 58 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia - Testo A): 
              «Art. 49  (L)  (Elenco  delle  spettanze).  -  1.  Agli
          ausiliari del magistrato spettano l'onorario,  l'indennita'
          di viaggio e  di  soggiorno,  le  spese  di  viaggio  e  il
          rimborso   delle   spese   sostenute   per    l'adempimento
          dell'incarico. 
              2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.» 
              «Art. 50 (L) (Misura degli onorari).  -  1.  La  misura
          degli onorari fissi, variabili  e  a  tempo,  e'  stabilita
          mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe
          professionali esistenti, eventualmente concernenti  materie
          analoghe,  contemperate   con   la   natura   pubblicistica
          dell'incarico. 
              3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano
          il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima
          e  le  ore  successive,  la  percentuale  di  aumento   per
          l'urgenza,  il  numero  massimo  di   ore   giornaliere   e
          l'eventuale superamento di tale limite per  attivita'  alla
          presenza dell'autorita' giudiziaria.» 
              «Art. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili  e
          aumento di quelli fissi e variabili). - 1. Nel  determinare
          gli onorari variabili il magistrato deve tener conto  delle
          difficolta',  della  completezza   e   del   pregio   della
          prestazione fornita. 
              2.  Gli  onorari  fissi  e  variabili  possono   essere
          aumentati, sino  al  venti  per  cento,  se  il  magistrato
          dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.» 
              «Art. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari). -  1.
          Per le prestazioni di eccezionale importanza,  complessita'
          e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino  al
          doppio. 
              2. Se la prestazione  non  e'  completata  nel  termine
          originariamente stabilito  o  entro  quello  prorogato  per
          fatti sopravvenuti  e  non  imputabili  all'ausiliario  del
          magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto  del
          periodo successivo alla scadenza del termine  e  gli  altri
          onorari sono ridotti di un terzo.» 
              «Art.  53  (L)  (Incarichi  collegiali).  -  1.  Quando
          l'incarico e' stato conferito ad un collegio  di  ausiliari
          il compenso globale e' determinato  sulla  base  di  quello
          spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento  per
          ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il
          magistrato  dispone  che  ognuno  degli   incaricati   deve
          svolgere   personalmente   e    per    intero    l'incarico
          affidatogli.» 
              «Art. 54 (L) (Adeguamento periodico degli  onorari).  -
          1. La misura degli onorari fissi, variabili e  a  tempo  e'
          adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione  alla  variazione,
          accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  verificatasi  nel
          triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
          della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze.». 
              « Art. 55 (L) (Indennita' e spese di viaggio). - 1. Per
          l'indennita' di viaggio  e  di  soggiorno,  si  applica  il
          trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato
          e' equiparato al dirigente  di  seconda  fascia  del  ruolo
          unico, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165.  E'  fatta   salva   l'eventuale   maggiore
          indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico. 
              2. Le spese di viaggio, anche in mancanza  di  relativa
          documentazione, sono liquidate  in  base  alle  tariffe  di
          prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. 
              3. Le spese di viaggio con  mezzi  aerei  o  con  mezzi
          straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate
          dal magistrato.» 
              «Art. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico). -
          1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una  nota
          specifica   delle   spese   sostenute   per   l'adempimento
          dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 
              2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed  esclude
          dal rimborso quelle non necessarie. 
              3.  Se  gli  ausiliari  del   magistrato   sono   stati
          autorizzati ad avvalersi di altri  prestatori  d'opera  per
          attivita'  strumentale  rispetto  ai  quesiti   posti   con
          l'incarico, la relativa spesa  e'  determinata  sulla  base
          delle tabelle di cui all'art. 50. 
              4. Quando le prestazioni di carattere  intellettuale  o
          tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia  rispetto
          all'incarico affidato, il  magistrato  conferisce  incarico
          autonomo.» 
              «Art. 57 (R) (Equiparazione  del  commissario  ad  acta
          agli ausiliari del magistrato). - 1. Al commissario ad acta
          si applica la disciplina degli  ausiliari  del  magistrato,
          per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e  per  le
          spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.» 
              «Art. 58 (L) (Indennita' di custodia). - 1. Al custode,
          diverso  dal  proprietario  o  avente  diritto,   di   beni
          sottoposti a sequestro penale probatorio e  preventivo,  e,
          nei soli casi previsti dal codice di procedura  civile,  al
          custode di beni sottoposti a sequestro penale  conservativo
          e  a   sequestro   giudiziario   e   conservativo,   spetta
          un'indennita' per la custodia e la conservazione. 
              2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe
          contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art.  59,  e,
          in via residuale, secondo gli usi locali. 
              3. Sono rimborsabili  eventuali  spese  documentate  se
          indispensabili per la specifica conservazione del bene.». 
              -  Si  riporta  l'art.  11   della   tabella   di   cui
          all'allegato al decreto del  Ministro  della  giustizia  30
          maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai  periti,
          consulenti  tecnici,  interpreti  e   traduttori   per   le
          operazioni   eseguite   su   disposizione    dell'autorita'
          giudiziaria in materia civile e penale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2002, n. 182: 
              «Art. 11. Per la perizia o  la  consulenza  tecnica  in
          materia  di  costruzioni  edilizie,  impianti  industriali,
          impianti di servizi generali, impianti elettrici,  macchine
          isolate e loro parti,  ferrovie,  strade  e  canali,  opere
          idrauliche,  acquedotti  e  fognature,   ponti,   manufatti
          isolati e strutture speciali, progetti di bonifica  agraria
          e simili, spetta al  perito  o  al  consulente  tecnico  un
          onorario a percentuale calcolato per scaglioni: 
                fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; 
                da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14,  dal  4,6896%  al
          9,3951%; 
                da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal  3,7580%  al
          7,5160%; 
                da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal  2,8106%  al
          5,6370%; 
                da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al
          3,7580%; 
                da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo  0,9316%
          all'1,8790%; 
                da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90,  dallo
          0,2353% allo 0,4705%. 
              E' in ogni caso dovuto un compenso non  inferiore  a  €
          145,12.».