Art. 10 Istruttoria delle domande e quantificazione del contributo 1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo 9, si procede alla prima analisi documentale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 2. L'ammissione al contributo e' notificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore; in caso di esito negativo delle attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Il contributo e' quantificato, annualmente, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle modalita' di cui all'articolo 13; i contributi sono erogati secondo quanto disposto dall'articolo 8. 4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei treni*km.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».