Art. 10 
 
 
             Istruttoria delle domande e quantificazione 
                           del contributo 
 
  1. Sulle domande di ammissione al contributo presentate nei termini
e con le modalita' previste dal provvedimento di cui all'articolo  9,
si procede alla prima analisi documentale  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico di presentazione. 
  2. L'ammissione al contributo e'  notificata  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  via  posta  elettronica  certificata,
all'esito  della  comunicazione  delle  risultanze   dell'istruttoria
effettuata dal soggetto gestore; in  caso  di  esito  negativo  delle
attivita' istruttorie, la domanda e' rigettata  previa  comunicazione
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il contributo e' quantificato,  annualmente,  a  consuntivo  del
periodo di dodici mesi di riferimento da effettuarsi nelle  modalita'
di cui all'articolo 13; i  contributi  sono  erogati  secondo  quanto
disposto dall'articolo 8. 
  4. Il Ministero, avvalendosi del soggetto  gestore,  anche  tramite
accesso  diretto  all'apposito  sistema   informativo   del   gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,  verifica  la  veridicita'
dei dati rendicontati dai beneficiari in termini di effettuazione dei
treni*km. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 10-bis, della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.  10-bis  (Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza). - 1.  Nei  procedimenti  ad
          istanza  di  parte  il  responsabile  del  procedimento   o
          l'autorita' competente, prima della formale adozione di  un
          provvedimento  negativo,  comunica   tempestivamente   agli
          istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
          Entro il termine di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, gli istanti hanno il diritto  di  presentare
          per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  corredate
          da documenti. La comunicazione  di  cui  al  primo  periodo
          interrompe i termini per  concludere  il  procedimento  che
          iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
          delle osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla  scadenza  del
          termine di cui al secondo periodo.  Dell'eventuale  mancato
          accoglimento di tali osservazioni  e'  data  ragione  nella
          motivazione del provvedimento finale.  Le  disposizioni  di
          cui al presente articolo non si  applicano  alle  procedure
          concorsuali e ai procedimenti in  materia  previdenziale  e
          assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
          dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra  i
          motivi   che   ostano   all'accoglimento   della    domanda
          inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».