Art. 11 
 
 
         Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 
 
  1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato,  ai  fini
del ribaltamento della quota di contributo spettante alla  clientela,
sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto
di  merci  per  conto  terzi  presso  il  Portale   dell'Albo   degli
Autotrasportatori. La quota  di  contributo  non  e'  ribaltata  alle
imprese che non risultino in regola a  seguito  delle  verifiche.  Il
calcolo  della  quota  spettante  ai   singoli   clienti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica  di  cui  al
presente comma. 
  2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del
contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato,  sotto
forma  di  rimborso  diretto  o  di  sconto  per  successivi  servizi
prestati, a favore dei propri clienti  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dal ricevimento del contributo medesimo.  Entro  i  successivi
trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui  all'articolo
9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per
ciascun cliente.