Art. 11 Termini e modalita' del ribaltamento del contributo 1. Gli operatori del trasporto intermodale o trasbordato, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela, sono tenuti a verificare la regolarita' dell'imprese di autotrasporto di merci per conto terzi presso il Portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma. 2. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario del contributo, operatore del trasporto intermodale o trasbordato, sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'operatore del trasporto trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.