Art. 12 
 
 
                        Cumulo dell'incentivo 
 
  1. Nel caso di coesistenza di altri interventi di natura  pubblica,
europei,  statali,  regionali  ed  enti  locali,   la   contribuzione
complessiva non puo' eccedere: 
    a) per ciascun beneficiario, il 30 per cento del costo medio  del
trasporto ferroviario su  scala  nazionale  comprensivo  degli  oneri
sottostanti accessori quali verifica, formazione treno e manovra; 
    b)  per  ciascun  servizio  ferroviario,  il  50  per  cento  del
differenziale medio su base nazionale, fra il  trasporto  stradale  e
quello ferroviario, dei costi esterni per esternalita'  negative  per
unita' di massa di merce trasportata. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
del soggetto gestore, sulla base delle  rendicontazioni  fornite  dai
beneficiari e della relativa documentazione, e' tenuto a  verificare,
per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il
rispetto dei limiti indicati nel comma 1.