Art. 13 
 
 
                   Rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla
scadenza di  ciascun  periodo  di  riferimento,  l'impresa  deve  far
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 4: 
    a) il riepilogo dei treni*chilometro  effettuati  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento  fino  alla  scadenza  del
primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico  e
contenente  gli  elementi  utili  ai  fini  del   calcolo   e   della
liquidazione del contributo (origine, destinazione,  estremi  lettera
di vettura, chilometraggio), corredato delle  dichiarazioni  rese  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  sottoscritte  dal  legale   rappresentante
dell'impresa e dal rappresentante  dell'impresa  ferroviaria  che  ha
effettuato  i  servizi,  attestanti  la  veridicita'  dei  dati   ivi
riportati; 
    b) copia dei contratti con una o  piu'  imprese  ferroviarie  per
servizi di trasporto intermodale o  trasbordato  con  treni  completi
relativi ai trasporti effettuati. 
  2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei  singoli  periodi
di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui  all'articolo
6 e sulla base dei  treni*chilometro  effettivamente  realizzati  nel
periodo incentivato. 
  3. L'Amministrazione da' comunicazione ai  singoli  interessati  in
ordine all'ammontare del contributo  agli  stessi  spettante  tramite
posta elettronica certificata e attiva successivamente  i  pagamenti,
secondo la disponibilita' di cassa. 
  4. Ai fini del monitoraggio, di quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla
scadenza  dell'ultimo  periodo  incentivato,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche  tramite  accesso   diretto
all'apposito  sistema  informativo  del  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale,  verifica  il  mantenimento  del  volume   di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi  di
erogazione del contributo. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono  al  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9,  comma  4,  entro  sessanta  giorni  dal  termine  di
scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi  alla  scadenza
dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per
due periodi consecutivi: 
    a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici
mesi soggetto a monitoraggio; 
    b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del
monitoraggio. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per  il
tramite soggetto gestore incaricato delle attivita'  di  istruttoria,
gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato
elettronico  i  modelli  utili  per  la  raccolta  dei  dati  per  il
monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa (Testo A): 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».