Art. 13 Rendicontazione e monitoraggio 1. Ai fini della rendicontazione dei periodi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l'impresa deve far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4: a) il riepilogo dei treni*chilometro effettuati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del primo periodo di dodici mesi, articolato per relazione di traffico e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del contributo (origine, destinazione, estremi lettera di vettura, chilometraggio), corredato delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestanti la veridicita' dei dati ivi riportati; b) copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati. 2. Il contributo e' quantificato a consuntivo dei singoli periodi di riferimento, ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6 e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel periodo incentivato. 3. L'Amministrazione da' comunicazione ai singoli interessati in ordine all'ammontare del contributo agli stessi spettante tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo la disponibilita' di cassa. 4. Ai fini del monitoraggio, di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), nel corso dei ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza dell'ultimo periodo incentivato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento del volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo. 5. Ai fini di cui al comma 4, le imprese trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, entro sessanta giorni dal termine di scadenza di ciascun periodo di dodici mesi successivi alla scadenza dell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo e per due periodi consecutivi: a) l'elenco dei treni*chilometro effettuati nel periodo di dodici mesi soggetto a monitoraggio; b) ulteriori dati che saranno richiesti dal Ministero ai fini del monitoraggio. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul sito del Ministero medesimo.
Note all'art. 13: - Si riporta l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».