Art. 14 
 
 
                       Recupero dei contributi 
 
  1. Nei casi di revoca del  contributo  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai  contributi  per  alcun
periodo di incentivazione ed e' tenuto  alla  restituzione  integrale
del contributo eventualmente gia' percepito. 
  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per  la  concessione
del contributo, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso  nonche'
al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto  della
quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo
11. 
  3. All'esito del  monitoraggio,  in  caso  di  mancato  adempimento
all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro  mesi  successivi
al triennio di  incentivazione  il  volume  di  traffico  ferroviario
raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  procede
ad un  recupero  dei  contributi  erogati  per  l'intero  periodo  di
incentivazione, in misura  pari  alla  percentuale  di  riduzione  di
traffico riscontrata in sede di verifica. 
  4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato  secondo   le   indicazioni   fornite   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.