Art. 14 Recupero dei contributi 1. Nei casi di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il beneficiario non puo' accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed e' tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente gia' percepito. 2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 11. 3. All'esito del monitoraggio, in caso di mancato adempimento all'obbligo di mantenere per ulteriori ventiquattro mesi successivi al triennio di incentivazione il volume di traffico ferroviario raggiunto, Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad un recupero dei contributi erogati per l'intero periodo di incentivazione, in misura pari alla percentuale di riduzione di traffico riscontrata in sede di verifica. 4. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.