Art. 15 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordine
alla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioni
prodotte dalle imprese utenti e dalle  imprese  ferroviarie  ai  fini
dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  A  tale
fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' acquisire
informazioni presso  ogni  altra  Amministrazione  pubblica,  nonche'
effettuare verifiche, ispezioni e controlli  anche  mediante  accesso
diretto alle sedi delle predette imprese utenti e imprese ferroviarie
e puo', altresi', acquisire, anche presso  terzi,  la  documentazione
inerente alle attivita' oggetto di incentivazione, anche ai  fini  di
verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera c). Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata,
sia accertata la non veridicita' delle  informazioni  prodotte  dalle
imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto
dall'articolo  76  del  medesimo   decreto   del   Presidente   della
Repubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riportano gli articoli 75 e 76 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 
              «Art. 75 (R)  (Decadenza  dai  benefici).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.   76,   qualora   dal
          controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita'  del
          contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai
          benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
          sulla base della dichiarazione non veritiera.». 
              «Art. 76 (L) (Norme penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».