Art. 16 Norme finali 1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e' consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita', anche alle imprese aventi sede in Svizzera. 2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente decreto.