Art. 16 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. L'accesso ai  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  e'
consentito alle imprese aventi sede legale in Italia  e  negli  altri
Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',
anche alle imprese aventi sede in Svizzera. 
  2. Tutta la documentazione che  le  imprese  devono  presentare  ai
sensi e per i fini del presente regolamento deve  essere  redatta  in
lingua italiana ovvero corredata  di  traduzione  giurata  in  lingua
italiana. 
  3.  Le  imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formato
elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto,  secondo
i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede  a
trasmettere al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su  base
annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure  adottate
con il presente decreto.