Art. 17 
 
 
       Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Il presente regolamento  e'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Agli adempimenti di cui al presente  regolamento,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 14 luglio 2017 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                   Delrio             
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3345