Art. 17 Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria 1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 luglio 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3345