Art. 2 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalita' negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di trasporto maggiormente sostenibili.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): «Art. 1. - (Omissis). 649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Omissis).».