Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di
trasporto ferroviario  intermodale  e  trasbordato  in  arrivo  e  in
partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere
il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. 
  2. Gli interventi di cui al presente regolamento  sono  finalizzati
ad  incentivare  servizi   di   trasporto   in   grado   di   ridurre
significativamente  le   esternalita'   negative   e   le   emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di  trasferire  una
quota del  trasporto  di  merci  su  strada  ad  altre  modalita'  di
trasporto maggiormente sostenibili. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  649,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              649.    L'individuazione    dei     beneficiari,     la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              (Omissis).».