Art. 3 Risorse finanziarie 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645. 3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Note all'art. 3: - Si riporta l'art. 1, commi 645 e 648, della citata legge n. 208 del 2015: «Art. 1. - (Omissis). 645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis). 648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Omissis).». - Si riporta l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): «Art. 1. - (Omissis). 150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis).».