Art. 3 
 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  assegnazione
dei contributi di cui all'articolo  1,  comma  648,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645,  della  legge  n.  208  del
2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di  minori
risparmi rispetto alle stime di cui al  secondo  periodo  del  citato
articolo 1, comma 645. 
  3. Tali fondi possono  essere  incrementati  da  ulteriori  risorse
derivanti  dall'utilizzo  di  quota  parte  delle  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita'  di  cui
all'articolo 2 del presente regolamento  da  parte  delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di
intese  operative  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche'  in  caso  di  ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata  di  concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente  regolamento  puo'  proseguire  oltre  l'anno  2018,   fermo
restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare  i
cinque anni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta l'art. 1, commi 645 e  648,  della  citata
          legge n. 208 del 2015: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              645.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  il  credito
          d'imposta  relativo  all'agevolazione   sul   gasolio   per
          autotrazione degli autotrasportatori, di cui  all'elenco  2
          allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,  non  spetta
          per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.  I  risparmi
          conseguenti all'attuazione del primo periodo sono  valutati
          in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016  al
          2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le modalita' di monitoraggio delle  risorse
          derivanti dall'attuazione della  misura  di  cui  al  primo
          periodo. Qualora si verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi  scostamenti  rispetto  agli  importi  stimati,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31  ottobre
          di ciascun anno, comunica il valore  dello  scostamento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tali  somme  sono
          quantificate con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Qualora si verifichino  maggiori  risparmi
          rispetto a quanto stimato, i  corrispondenti  importi  sono
          assegnati, anche mediante  riassegnazione,  allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi  rispetto
          a  quanto  stimato,  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, sentito il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   provvede,   con    proprio    decreto,    alla
          rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle  risorse
          assegnate agli interventi di cui ai commi  640,  647,  648,
          650,  651,  654,  655  e  866,  oppure   di   altre   spese
          rimodulabili  iscritte  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo  da
          assicurare la neutralita'  rispetto  ai  saldi  di  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              (Omissis). 
              648. Per il completo sviluppo del sistema di  trasporto
          intermodale,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e' altresi' autorizzato  a  concedere  contributi
          per servizi di trasporto ferroviario intermodale in  arrivo
          e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
          fine e' autorizzata la spesa annua di 20  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
          puo' essere utilizzata quota parte  delle  risorse  di  cui
          all'art. 1, comma 150, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  150,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              150. E' autorizzata la spesa di  250  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi  in  favore
          del settore dell'autotrasporto. Le  relative  risorse  sono
          ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze. 
              (Omissis).».