Art. 4 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli  di  cui  al  presente  regolamento  sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di  servizio,
sono quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari; 
    c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla Direzione generale competente. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse  di  cui  all'articolo  3,  nel  limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento  di
cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno  specifico
preventivo  che  tenga  conto,  per  il  personale  impiegato,  delle
giornate/uomo  impegnate  e  delle  relative   tariffe   applicabili,
debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo
gestionale e costo aziendale, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 19, comma 5  del  decreto-legge  1°
          luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,   nonche'
          proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              (Omissis).».