Art. 4 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore. 2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate: a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi; b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ai beneficiari; c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali incentivi; e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente. 3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (Omissis).».