Art. 6 
 
 
                Oggetto e destinazione dell'incentivo 
 
  1. L'incentivo  e'  rivolto  alle  imprese  utenti  di  servizi  di
trasporto ferroviario  intermodale  o  trasbordato  e  operatori  del
trasporto combinato che commissionano  alle  imprese  ferroviarie  in
regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano: 
    a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti  dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di  traffico
ferroviario  intermodale  o  trasbordato,  in  termini  di   treni*km
percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media  del
volume  di  traffico  ferroviario  merci  intermodale  o  trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; 
    b)  a  incrementare,  per  successivi  periodi  di  dodici   mesi
consecutivi, il volume di traffico ferroviario  rispetto  alla  media
del volume di traffico ferroviario merci  intermodale  o  trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014; 
    c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro  mesi,  il  volume  di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi  di
erogazione del contributo. 
  2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni  caso  non
puo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura  base  puo'  essere
adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui  all'articolo  3,
commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura  e'  disposto
con decreto del Direttore generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', su conforme parere del  Ministero  dell'economia  e
finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12. 
  3. Ai fini della quantificazione del contributo non si  considerano
i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad  eccezione
dei servizi di trasporto ferroviario intermodale  effettuati  tra  un
porto e un interporto. 
  4. Il valore unitario  del  contributo  per  treno*km  puo'  essere
definito anche in funzione della lunghezza del percorso  dei  singoli
treni completi  commissionati,  al  fine  di  ottimizzarne  l'effetto
incentivante della scelta intermodale. La trazione non  elettrica  e'
limitata  strettamente  a  tratti  di  raccordo  che  assicurano   la
continuita' operativa del percorso su ferrovia.