Art. 7 
 
 
                     Attribuzione dei contributi 
 
  1.  All'impresa  e'  riconosciuto  un  contributo  in  ragione  dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi  decorrenti  dall'entrata
in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di  euro  2,50
per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato.  Il
Ministero  procedera'  a  comunicare,  entro  quarantacinque   giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base  dei  soli  dati  in  essa  contenuti,  l'ammissibilita'
dell'impresa al contributo. 
  2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel  corso  del
triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici  mesi  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere  a)  e  b),  con  l'acquisizione  di
contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi  di
trasporto intermodale trasbordato con treni completi. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo  del  periodo  di  dodici  mesi  di  riferimento,  siano
rispettati i requisiti di  cui  all'articolo  6,  ai  soli  fini  del
raggiungimento di  tale  soglia  e  dietro  presentazione  di  idonea
documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non
realizzati per  cause  non  imputabili  all'impresa.  Ai  fini  della
quantificazione del  contributo,  non  si  considerano  i  treni  con
percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione  dei
servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un  porto
ed un interporto. 
  4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del  trasporto
combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri  clienti,  che
hanno usufruito di servizi di trasporto  ferroviario,  una  riduzione
del corrispettivo almeno pari al  50  per  cento  dell'ammontare  dei
contributi percepiti.