Art. 7 Attribuzione dei contributi 1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il Ministero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dell'impresa al contributo. 2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale trasbordato con treni completi. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della quantificazione del contributo, non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto ed un interporto. 4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.