Art. 8 Modalita' di determinazione dei contributi 1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi dell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali, regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12.