Art. 8 
 
 
             Modalita' di determinazione dei contributi 
 
  1.  Il  contributo  per  treno*chilometro,  attribuibile  ai  sensi
dell'articolo  7,  e'  quantificato  fino  alla  concorrenza  massima
prevista per gli impegni di spesa per  ciascun  anno  ed  e'  erogato
compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel  rispetto  delle
norme di contabilita' pubblica.  Qualora,  in  funzione  dei  servizi
ammissibili  a  contributo,   le   risorse   disponibili   non   sono
sufficienti,  si  procede  alla  riduzione  di   dette   risorse   in
proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 
  2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori  risorse,  statali,
regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino  alla  concorrenza
del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 12.